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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 settembre 1997, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

Art. 4
Beneficiari
1. Possono ottenere i contributi previsti dall'art. 3 i seguenti soggetti:
a) le imprese agricole ed agroalimentari, anche in forma cooperativa, operanti nel settore agroalimentare;
b) i consorzi e società consortili fra le imprese di cui alla lettera a);
c) le società consortili miste;
d) i gruppi fra le imprese di cui alla lettera a);
e) le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.
2. I beneficiari di cui al comma 1 devono produrre, raccogliere, trasformare, conservare e commercializzare i prodotti agricoli definiti all'art. 38 e all'allegato II del Trattato di istituzione della Comunità economica europea.
3. Non possono ottenere contributi i soggetti indicati al comma 1 nei confronti dei quali risulti una delle seguenti circostanze:
a) effettuino l'intervento per il quale chiedono il contributo all'esterno del territorio regionale;
b) abbiano usufruito od usufruiscano, per il medesimo intervento, di benefici derivanti da norme comunitarie, nazionali e regionali;
c) risultino non aver rispettato le condizioni stabilite dai contratti collettivi di lavoro per il personale dipendente;
d) esercitino la sola commercializzazione dei prodotti agricoli.

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