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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 settembre 1997, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

Art. 5
Priorità
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 viene data priorità ai beneficiari che producono, raccolgono, trasformano, conservano e commercializzano una quota rilevante di prodotto ottenuto in particolare secondo le disposizioni della seguente normativa:
a) norme di valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell'Emilia-Romagna ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori;
b) Reg. (CEE) n. 2092/91 " Relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari " ;
c) Reg. (CEE) n. 2081/92 " Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari " ;
d) Reg. (CEE) n. 2082/92 " Attestazione di specificità dei prodotti agricoli e alimentari " ;
e) Legge 10 febbraio 1992, n. 164 Sito esterno " Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini " .
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, viene data inoltre priorità ai beneficiari che dimostrino di avere impegni e vincoli contrattuali diretti con i produttori di prodotti agricoli di cui al comma 2 dell'art. 4.
3. La quota di prodotto di cui al comma 1 è stabilita dalla Giunta regionale con la deliberazione contenente i criteri prevista all'art. 9.

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