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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 settembre 1997, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

Art. 6
Spese ammissibili
1. Possono essere ammesse ai contributi di cui all'art. 3 le spese per:
a) consulenze esterne;
b) apporto professionale specialistico del personale dipendente fino a un massimo del quindici per cento della spesa ammissibile;
c) acquisto di software e di beni strumentali, purchè siano finalizzati a prove e controlli su prodotto o processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche;
d) formazione del personale dipendente a tempo indeterminato fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammissibile;
e) analisi di laboratori esterni, finalizzati all'assicurazione ed al controllo di qualità;
f) applicazione di sistemi di autocontrollo, aventi le finalità di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art.1, indicati dalla Giunta regionale in sede di adozione dell'atto previsto al comma 1 dell'art. 9;
g) pagamento della tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per la concessione del primo certificato di conformità.
2. La Giunta regionale, in sede di adozione dell'atto previsto al comma 1 dell'art. 9, stabilisce le modalità con le quali i beneficiari devono documentare le spese sostenute ai fini della erogazione del saldo dei contributi concessi.

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