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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 settembre 1997, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

Art. 7
Attività istruttorie
1. Per assicurare la necessaria tempestività alla concessione dei contributi di cui all'art. 3, la Regione può operare nell'attività istruttoria avvalendosi di soggetti esterni tramite apposita convenzione.
2. La convenzione deve comunque prevedere:
a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione di esse;
b) gli obblighi e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate le attività;
c) le modalità dei controlli della Regione sull'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
d) la durata e il compenso.
3. La Giunta regionale nella convenzione di cui al comma 2 stabilisce specifiche clausole al fine di garantire imparzialità, riservatezza ed omogeneità nell'attività istruttoria.

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