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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 settembre 1997, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 85 del 13 settembre 1997

Art. 8
Attività di supporto
1. Per le finalità di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1, la Regione concede ai beneficiari di cui al comma 3 contributi per la realizzazione di progetti specifici in materia di sistemi di gestione della qualità nel settore agroalimentare a favore delle imprese che producono, raccolgono, trasformano, conservano e commercializzano i prodotti agricoli definiti all'art. 38 e all'allegato II del Trattato di istituzione della Comunità economica europea.
2. I progetti ammessi a contributo, oltre ad essere predisposti ed organizzati per settore o sottosettore ed a prevedere la diffusione dei risultati a favore di qualunque impresa interessata, devono contemplare la realizzazione di almeno una delle seguenti attività:
a) sensibilizzazione, formazione e informazione in materia di sistemi di gestione della qualità;
b) supporto all'innovazione tecnologica e alla ricerca finalizzate al miglioramento della qualità aziendale.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a soggetti pubblici e privati che dimostrino provata competenza ed esperienza nella materia della qualità, purchè non svolgano attività di controllo e certificazione nel settore agroalimentare.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura massima del novanta per cento delle spese ritenute ammissibili.

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