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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 34

DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA SUI SOGGIORNI DI VACANZA PER MINORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Art. 1
Finalità
1. Ai fini di un più organico esercizio delle funzioni amministrative concernenti i servizi educativi di cui all'art. 4 della L.R. 25 gennaio 1983, n. 6, le funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza estivi e invernali a favore di minori, già trasferite alla Regione con l'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 Sito esterno, sono delegate ai Comuni.
2. Le funzioni delegate comprendono:
a) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dei soggiorni di vacanza estivi e invernali per minori;
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione dei controlli di competenza dell'autorità sanitaria.
3. L'esercizio delle funzioni delegate è disciplinato dal Titolo III della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

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