LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 34
DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA SUI SOGGIORNI DI VACANZA PER MINORI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997
Art. 2
Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica:
a) ai soggiorni con pernottamento in case di vacanza e case di ferie per minori estive o invernali;
b) ai soggiorni diurni in centri estivi e parchi gioco.