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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 34

DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA SUI SOGGIORNI DI VACANZA PER MINORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Art. 3
Requisiti - Autorizzazione - Inizio dell'attività
1. I requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori, così come i criteri per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza sul loro esercizio, vengono determinati con deliberazione del Consiglio regionale.
2. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dei soggiorni di vacanza con pernottamento viene rilasciata annualmente, a richiesta del soggetto che ne assume la gestione e previo accertamento dei requisiti di cui al comma 1, dal Comune competente per territorio.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione i soggiorni diurni o comprendenti meno di quattro pernottamenti.
4. I responsabili dei soggiorni non soggetti ad autorizzazione sono comunque tenuti a presentare al Comune, con almeno dieci giorni di anticipo, denuncia di inizio dell'attività comprendente un'adeguata certificazione dei requisiti di cui al comma 1.
5. Fermo restando l'obbligo di assicurare i requisiti di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggiorni direttamente gestiti dai Comuni nell'ambito del proprio territorio.

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