LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 34
DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA SUI SOGGIORNI DI VACANZA PER MINORI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997
Art. 4
Attività di controllo della Regione
1. La Regione può disporre controlli, anche a campione, sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione delle strutture ospitanti soggiorni di vacanza, anche allo scopo di verificare le modalità dell'esercizio delle funzioni delegate.