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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 34

DELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E VIGILANZA SUI SOGGIORNI DI VACANZA PER MINORI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Art. 4
Attività di controllo della Regione
1. La Regione può disporre controlli, anche a campione, sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione delle strutture ospitanti soggiorni di vacanza, anche allo scopo di verificare le modalità dell'esercizio delle funzioni delegate.

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