LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997
Art. 34
Oggetto
1. Il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi per conoscere l'orientamento della popolazione regionale o di parte di essa circa determinati provvedimenti, prima che essi siano definitivamente approvati.
2. Possono essere assoggettati a referendum consultivo di cui al comma 1 i provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale.
3. I provvedimenti aventi natura legislativa debbono concernere esclusivamente materie di cui all'art. 117 della Costituzione
. Non possono, inoltre, essere indetti referendum consultivi su materie inerenti a interessi la cui cura sia riservata a Comuni, Province e altri Enti locali.
