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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Art. 35
Richiesta di svolgimento
1. La richiesta di assoggettare a referendum consultivo provvedimenti di competenza del Consiglio regionale può essere presentata dai soggetti titolari del potere di iniziativa di cui all'art. 27 dello Statuto.
2. La richiesta di svolgimento presentata dagli elettori deve essere redatta per iscritto, su carta libera, ed è indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e depositata presso l'Ufficio di Presidenza. E' richiesta l'autenticazione della firma dei sottoscrittori e la loro contestuale autodichiarazione di iscrizione alle liste elettorali di un Comune della Regione.
3. La richiesta di assoggettare a referendum consultivo regolamenti può essere presentata solo da consiglieri regionali o dalla Giunta regionale.
4. La richiesta di assoggettare a referendum consultivo provvedimenti di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente è presentata, rispettivamente, solo dalla Giunta o dal Presidente della Giunta, sentita la Giunta.
5. La richiesta di referendum, unitamente al progetto di provvedimento se presentato, è trasmessa tempestivamente dal Presidente del Consiglio regionale alla Commissione consultiva per il parere obbligatorio. Della trasmissione è data conoscenza al Presidente della Giunta regionale. La Commissione consultiva accerta tempestivamente l'ammissibilità del referendum in conformità ai principi dello Statuto e alle disposizioni della presente legge, riformula, se del caso, il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e, quindi, trasmette il parere al Presidente del Consiglio regionale che convoca il Consiglio stesso per la deliberazione di cui all'art. 34 comma 1.

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