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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Art. 36
Indizione del referendum
1. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum in una domenica compresa nel quarto mese successivo alla data di indizione e comunque non prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla stessa data. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno, specie se il referendum concerne vasti ambiti territoriali o un numero molto alto di elettori, se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dall'art. 24 comma 1.

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