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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Art. 37
Procedimento elettorale
1. Se il referendum riguarda tutta la popolazione della regione o la popolazione complessiva di almeno due province, si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami. Negli altri casi l'Ufficio provinciale, costituito ai sensi dell'art. 27, comma 3, appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici elettorali di sezione e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla proposta soggetta a referendum.
2. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.

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