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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Art. 38
Esito del referendum ed efficacia
1. Il Consiglio regionale è tenuto a deliberare in ordine al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei risultati del referendum stesso. Gli altri organi sono tenuti a provvedere, per gli atti di loro competenza, entro tre mesi.
2. Se il referendum si sia svolto su un quesito non accompagnato dal progetto di provvedimento, dell'avvenuto svolgimento del referendum e dei risultati di esso deve essere fatta esplicita menzione nel provvedimento stesso, nel caso che venga adottato. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione consiliare referente.

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