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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Art. 40
Istituzione della Commissione consultiva per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare
1. E' istituita la Commissione consultiva per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare.
2. La Commissione consultiva è organo autonomo e indipendente della Regione che, ai sensi dell'art. 36 quinto comma dello Statuto, esprime il giudizio sulla ammissibilità dei referendum abrogativi. Essa esprime, altresì, il giudizio sulla ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare ed esercita gli altri compiti che la legge gli attribuisce.
3. La Commissione consultiva è nominata dal Consiglio regionale ed è composta da nove membri.
4. La Commissione consultiva dura in carica per il tempo corrispondente alla legislatura regionale.

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