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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Art. 42
Insediamento e presidenza della Commissione consultiva
1. Il Presidente del Consiglio insedia la Commissione consultiva che, quale primo atto, elegge nel proprio seno il Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Qualora il Presidente cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, il commissario più anziano di età assume la presidenza provvisoria fino all'elezione del successore, che avverrà dopo l'eventuale nomina del nuovo commissario ai sensi dell'art. 41, comma 4. Il Presidente può delegare le proprie funzioni a un commissario, in caso di temporaneo impedimento.

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