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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Art. 55
Norma transitoria
1. La Commissione consultiva regionale per i procedimenti d'iniziativa popolare e referendari, costituita ai sensi della L.R. 11 dicembre 1986 n. 43 e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni, secondo le presenti norme, fino al termine della vigente legislatura regionale.

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