Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Titolo I
INIZIATIVA POPOLARE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Titolari
1. In attuazione degli articoli 33 e 34 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi e delle proposte di istituzione di Commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio è esercitata:
a) da almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione Emilia-Romagna;
b) da ciascun Consiglio provinciale;
c) da Consigli di Comuni che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquemila abitanti.
Art. 2
Requisiti
1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.
2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere l'indicazione del relativo onere finanziario.
3. La proposta di istituzione di Commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio deve indicarne l'oggetto e delimitarne la materia.
Art. 3
Limiti
1. L'iniziativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.
2. L'iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio.
Art. 4
Assistenza ai promotori
1. I promotori della proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni.
2. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta nel caso previsto all'art. 2 comma 2.
3. L'Ufficio di Presidenza dispone in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all'assistenza da fornire ai sensi del comma 2, nonchè alle informazioni e ai dati che devono essere forniti dalle strutture dipendenti dalla Giunta.
4. Le facoltà previste al comma 1 spettano a ciascun Presidente di Amministrazione provinciale e a ciascun Sindaco o a un loro delegato.
Capo II
Iniziativa degli elettori
Art. 5
Promozione della raccolta di firme
1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere l'iniziativa popolare, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale i fogli destinati alla raccolta stessa per la vidimazione.
2. Ciascun foglio deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge o della proposta. In ogni caso le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto o della proposta.
3. Il responsabile del procedimento consiliare, di cui all'art. 45, appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo.
4. I promotori della raccolta devono essere iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna e devono allegare i relativi certificati di iscrizione.
Art. 6
Raccolta delle firme
1. L'elettore appone in calce al progetto o alla proposta la propria firma scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, dal Sindaco o da un suo delegato, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal Sindaco.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso essa deve indicare il numero di firme raccolte.
4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia-Romagna è comprovata dai certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione può altresì essere comprovata dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno. Le dichiarazioni devono essere presentate raggruppate per Comune.
Art. 7
Deposito della proposta
1. La proposta di iniziativa popolare, corredata di tutta la documentazione, deve essere depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a cura dei promotori che sottoscrivono, per primi, il foglio vidimato con il numero uno, quando siano state raccolte almeno trecento firme.
2. Il responsabile del procedimento, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito dei documenti.
3. Nel verbale sono inoltre indicati nome, cognome e domicilio dei primi tre sottoscrittori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.
4. La proposta è dichiarata irricevibile se presentata su fogli non vidimati o vidimati da oltre tre mesi.
Art. 8
Esame di ammissibilità
1. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni dal deposito della proposta, la trasmette alla Commissione consultiva per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare istituita ai sensi dell'art. 40,(di seguito denominata Commissione consultiva), che esprime parere obbligatorio sull'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni.
2. La Commissione consultiva deve espressamente pronunciarsi in merito a:
a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
b) conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;
c) insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.
3. La Commissione consultiva, qualora riscontri irregolarità nella formazione o formulazione della proposta, rinvia gli atti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, perchè richieda ai primi tre sottoscrittori di provvedere a sanarle assegnando un termine adeguato. In questo caso il termine di cui al comma 1 rimane sospeso.
4. Entro quindici giorni dall'espressione del parere da parte della Commissione consultiva, l'Ufficio di Presidenza delibera sull'ammissibilità della proposta e ne dà comunicazione ai primi tre sottoscrittori.
5. Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 9
Esame di regolarità
1. Dopo la dichiarazione di ammissibilità, le ulteriori sottoscrizioni possono essere raccolte, su fogli vidimati ai sensi dell'art. 5, esclusivamente entro i successivi cinque mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissibilità.
2. Il deposito avviene con le modalità previste all'art. 7.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Le amministrazioni sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.
4. Se dai controlli effettuati, ai sensi del comma 3, risultano autocertificazioni false, fatte salve le conseguenze di carattere penale, le corrispondenti firme sono escluse dal totale generale delle firme raccolte e dichiarate nei verbali di deposito.
5. Entro trenta giorni dal deposito, l'Ufficio di Presidenza delibera sulla regolarità di tutte le sottoscrizioni ed autocertificazioni.
6. L'Ufficio di Presidenza, qualora riscontri irregolarità, può darne tempestiva comunicazione ai primi tre sottoscrittori, perchè provvedano a sanarle entro un termine adeguato. In questo caso il termine di cui al comma 5 rimane sospeso.
7. La proposta è dichiarata irricevibile, nel caso in cui le irregolarità riscontrate non siano sanate entro il termine fissato al comma 6.
Art. 10
Obbligo di pronunciamento
1. Dopo la delibera che dichiara la regolarità di cui all'art. 9, comma 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette l'atto alla Commissione consiliare competente per materia, la quale, sentiti i primi tre sottoscrittori che ne abbiano fatto richiesta, presenta al Consiglio la propria relazione.
2. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto o della proposta, senza che su di essa il Consiglio si sia pronunciato, la stessa è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi.
Capo III
Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali
Art. 11
Modalità di presentazione della proposta
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali che approvano il progetto o la proposta sono trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. La proposta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza.
3. Qualora l'iniziativa sia promossa da più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima delibera utile.
4. Nel caso di iniziativa promossa da più Comuni tutti i Sindaci devono indicare la delegazione cui sono affidati i compiti e le facoltà dei primi tre sottoscrittori di cui al Capo II.

Espandi Indice