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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Titolari
1. In attuazione degli articoli 33 e 34 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi e delle proposte di istituzione di Commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio è esercitata:
a) da almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione Emilia-Romagna;
b) da ciascun Consiglio provinciale;
c) da Consigli di Comuni che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquemila abitanti.
Art. 2
Requisiti
1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.
2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere l'indicazione del relativo onere finanziario.
3. La proposta di istituzione di Commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio deve indicarne l'oggetto e delimitarne la materia.
Art. 3
Limiti
1. L'iniziativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.
2. L'iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio.
Art. 4
Assistenza ai promotori
1. I promotori della proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni.
2. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta nel caso previsto all'art. 2 comma 2.
3. L'Ufficio di Presidenza dispone in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all'assistenza da fornire ai sensi del comma 2, nonchè alle informazioni e ai dati che devono essere forniti dalle strutture dipendenti dalla Giunta.
4. Le facoltà previste al comma 1 spettano a ciascun Presidente di Amministrazione provinciale e a ciascun Sindaco o a un loro delegato.

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