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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Capo III
Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali
Art. 11
Modalità di presentazione della proposta
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali che approvano il progetto o la proposta sono trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. La proposta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza.
3. Qualora l'iniziativa sia promossa da più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima delibera utile.
4. Nel caso di iniziativa promossa da più Comuni tutti i Sindaci devono indicare la delegazione cui sono affidati i compiti e le facoltà dei primi tre sottoscrittori di cui al Capo II.

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