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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Titolo II
REFERENDUM ABROGATIVO
Capo I
Richiesta di referendum abrogativo
Art. 12
Requisiti
1. In attuazione dell'art. 36 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o almeno due Consigli provinciali.
2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui all'art. 36 dello Statuto, quelli il cui oggetto è in rapporto con una situazione generale, settoriale o di categoria riferibile, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.
3. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti del Consiglio e della Giunta regionale, per le leggi tributarie e di bilancio, e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
Art. 13
Presentazione dell'istanza referendaria
1. I cittadini che intendono promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a trecento, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.
2. Nell'istanza devono essere altresì individuati nome e cognome e domicilio di almeno tre promotori cui devono essere inviate le comunicazioni previste dal procedimento.
3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. Si applicano le norme di cui all'art. 6 comma 5.
4. La raccolta e l'autenticazione delle firme deve essere fatta sui fogli vidimati con le modalità e la procedura previste dall'art. 5.
5. L'istanza volta a promuovere il referendum non può essere presentata negli otto mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale.
6. Il Presidente del Consiglio regionale comunica l'istanza al Consiglio stesso e al Presidente della Giunta regionale che ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 14
Quesito referendario
1. L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, completando la formula: " volete che sia abrogato/a ... " con l'indicazione della data, numero e titolo della legge, regolamento o atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum.
2. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonchè le parti dell'atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum.
3. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parti di uno o più articoli di legge o di regolamento o di uno o più parti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione.
4. Il quesito deve inoltre contenere la sintesi dell'oggetto del referendum.
5. Può essere omessa l'indicazione della sintesi del quesito quando le altre indicazioni di per sè soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.
6. Il quesito deve essere formulato in termini semplici e chiari e riferito a problemi omogenei e ben individuati. Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o amministrativi.
Art. 15
Raccolta e autenticazione delle firme
1. Per la vidimazione dei fogli, la raccolta e l'autenticazione delle firme si applicano, salvo il diverso numero dei promotori, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 16
Esame di ammissibilità
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro cinque giorni dal deposito dell'istanza, la trasmette alla Commissione consultiva, che esprime parere vincolante sull'ammissibilità del referendum.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera sull'ammissibilità del referendum in due successive fasi:
a) preliminare, sull'esistenza dei requisiti sostanziali prescritti dallo Statuto e dalla presente legge, e sulla regolarità della documentazione relativa alle prime trecento firme;
b) definitiva, sulla regolarità della documentazione prodotta relativa alle restanti firme, e sulla inesistenza di abrogazioni o di discipline difformi successive.
3. Non può essere ripresentata istanza di referendum sullo stesso oggetto, se non sia trascorso almeno un anno dalla pubblicazione della delibera di inammissibilità definitiva.
Art. 17
Ammissibilità preliminare
1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la Commissione consultiva accerta che il referendum sia stato promosso in conformità allo Statuto e a quanto disposto agli articoli 12 e 14 della presente legge.
2. Contestualmente il responsabile del procedimento verifica la regolarità della documentazione prodotta dai promotori; qualora riscontri delle irregolarità nella documentazione, ne prescrive la regolarizzazione, assegnando un termine per la sanatoria.
3. Se la Commissione consultiva accerta che il quesito contrasta con le disposizioni degli articoli 12 e 14, l'Ufficio di Presidenza dichiara l'inammissibilità del referendum. Se l'accertamento si conclude positivamente, si può procedere alla presentazione della proposta referendaria.
Art. 18
Presentazione della proposta di referendum
1. La proposta di referendum, corredata delle ulteriori firme raccolte su fogli vidimati da non oltre sei mesi e di tutta la documentazione prescritta, deve essere depositata presso la competente struttura del Consiglio regionale.
2. Il responsabile del procedimento, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale i promotori individuati ai sensi dell'art. 13, comma 2, dichiarano il numero delle firme raccolte.
Art. 19
Ammissibilità definitiva
1. La Commissione consultiva, entro trenta giorni succes sivi al deposito della proposta referendaria, verifica:
a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;
b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.
2. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione consultiva trasmette l'esito dell'accertamento all'Ufficio di Presidenza il quale, entro dieci giorni, delibera l'inammissibilità del referendum.
3. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione consultiva verifica se le disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a referendum. A tal fine la Commissione può acquisire, tramite l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il parere del comitato dei promotori. L'Ufficio di Presidenza delibera, entro i venti giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, conformemente ad esso, compresa l'eventuale modifica del quesito.
4. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Commissione consultiva riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine può acquisire, tramite l'Ufficio di Presidenza, il parere del comitato dei promotori.
5. Se dal riscontro di cui al comma 4 risulta che la nuova disciplina modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione trasmette l'esito all'Ufficio di Presidenza il quale, entro i dieci giorni successivi, delibera l'inammissibilità del referendum.
6. Se dal riscontro di cui al comma 4 risulta che la nuova disciplina è sostanzialmente uguale alla disciplina preesistente, la Commissione trasmette l'esito, unitamente alla formulazione del nuovo quesito, all'Ufficio di Presidenza, il quale, entro i venti giorni successivi, delibera l'ammissibilità del referendum.
7. L'Ufficio di Presidenza ha i compiti e le facoltà di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9.
8. Le firme dei trecento promotori sono conteggiate fra le sottoscrizioni utili al raggiungimento del numero minimo di elettori per l'ammissibilità del referendum.
Art. 20
Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti i requisiti di cui agli articoli 12 e 14, devono essere trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza la deliberazione della seconda amministrazione provinciale o dell'ultimo Comune, il cui concorso sia necessario a realizzare le condizioni dell'art. 12.
3. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
4. L'esame del quesito è effettuato sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
5. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali devono avere identico contenuto quanto alle disposizioni da sottoporre a referendum. Le deliberazioni aventi contenuto anche parzialmente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.
6. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della emanazione del decreto di indizione del referendum, le condizioni di cui all'art. 12.
Capo II
Svolgimento del referendum
Art. 21
Indizione del referendum
1. Le delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dichiarative dell'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo devono essere trasmesse tempestivamente al Presidente della Giunta regionale ai fini di cui al presente articolo.
2. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum, il Presidente della Giunta, con decreto da emanarsi entro il 31 gennaio, indice il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno. Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.
3. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse e pervenute al Presidente della Giunta fino al 15 gennaio. Se il Presidente della Giunta riceve la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum dopo il 15 gennaio, il referendum è indetto in una domenica del mese di novembre dell'anno in corso, purchè tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori decorrano almeno centoventi giorni. Il referendum, tuttavia, può essere rinviato all'anno successivo se è prevedibile l'indizione di referendum statali, cui abbinarlo ai sensi del comma 7.
4. Il decreto del Presidente della Giunta deve indicare la data di svolgimento del referendum e riportare i quesiti da sottoporre agli elettori riferiti ai singoli referendum.
5. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel Bollettino ufficiale della Regione, notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d'appello di Bologna e comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.
6. Il Presidente della Giunta deve inoltre dare notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta.
7. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dai commi 2 e 3. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Giunta.
Art. 22
Concentrazione di istanze referendarie
1. Con il decreto di indizione del referendum, previsto dall'art. 21, il Presidente della Giunta regionale, sentiti i promotori dei referendum, su conforme parere della Commissione consultiva, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.
2. Il Presidente della Giunta, sentiti i promotori dei referendum, su conforme parere della Commissione consultiva, può apportare al testo delle istanze da concentrare le correzioni necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori.
3. La Commissione consultiva è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 1 e 2 entro dieci giorni dalla richiesta.
Art. 23
Norme di raccordo del procedimento elettorale regionale con quello nazionale
1. Quando le consultazioni sui referendum abrogativi concernenti disposizioni regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.
2. Le operazioni di scrutinio concernenti referendum abrogativi regionali sono effettuate, senza interruzioni, immediatamente dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali.
3. Per la predisposizione, la consegna e il ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei duplicati si applicano le procedure e i termini previsti dalla normativa statale.
4. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.
Art. 24
Periodi di sospensione del referendum
1. Ogni attività ed operazione relativa allo svolgimento del referendum è sospesa:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
c) nei tre mesi antecedenti e successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardano almeno la metà dei Comuni e delle Province della Regione o comunque la metà degli aventi diritto al voto.
2. Nei periodi previsti dal comma 1 e qualora la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità della richieste di referendum pervenga al Presidente della Giunta entro il 31 luglio e non sia prevista per l'anno successivo l'indizione di referendum nazionali, il referendum per l'abrogazione di provvedimenti regionali può essere indetto con le modalità di cui all'art. 21, in una domenica del mese di novembre.
Art. 25
Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo
1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione consultiva, stabilisce, con decreto, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.
3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione consultiva, stabilisce se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.
Art. 26
Disciplina della votazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia.
Art. 27
Ufficio regionale e Uffici provinciali per il referendum Ufficio elettorale di sezione
1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto di indizione del referendum, presso la Corte d'appello di Bologna e presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti, rispettivamente, l'Ufficio regionale e gli Uffici provinciali per il referendum, di seguito denominati " Ufficio regionale " e " Ufficio provinciale".
2. L'Ufficio regionale è composto da tre magistrati nominati dal Presidente della Corte d'appello, il quale individua quale di essi svolge le funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio regionale.
3. Ogni Ufficio provinciale è costituito da tre magistrati nominati dal Presidente del Tribunale, il quale individua quale di essi svolge funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti, per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio provinciale.
4. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge statale sui referendum abrogativi.
5. Gli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di sezione sono determinati in conformità alle vigenti disposizioni statali.
Art. 28
Operazioni di voto
1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguano, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: " Sì all'abrogazione " - " No all'abrogazione " .
3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.
Art. 29
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura delle votazioni e l'espletamento delle operazioni preliminari allo scrutinio, e devono essere proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore quattordici del giorno seguente. Qualora i referendum siano più di due l'orario può essere protratto fino alle ore venti. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non possa ultimare le operazioni entro il termine prescritto, vi provvede l'Ufficio regionale, osservate le procedure stabilite per i referendum statali.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici elettorali di sezione, nonchè alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.
3. I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da persona munita di mandato, autenticato da notaio, del segretario provinciale o regionale del relativo partito o gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni dell'Ufficio provinciale o regionale.
4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio elettorale di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.
5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dagli Uffici provinciali e dagli Uffici elettorali di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
Art. 30
Proclamazione dei risultati
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici elettorali di sezione della provincia, l'Ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, unitamente alla documentazione trasmessa dagli Uffici elettorali di sezione, all'Ufficio regionale.
3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.
4. L'Ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge.
5. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo.
Art. 31
Reclami
1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all'Ufficio regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'art. 30, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.
Art. 32
Dichiarazione di avvenuta abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.
2. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Il Presidente della Giunta può ritardare, nel decreto stesso, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.
Art. 33
Risultato del referendum contrario all'abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, cura la pubblicazione del risultato stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.

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