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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Titolo III
REFERENDUM CONSULTIVO FACOLTATIVO
Art. 34
Oggetto
1. Il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi per conoscere l'orientamento della popolazione regionale o di parte di essa circa determinati provvedimenti, prima che essi siano definitivamente approvati.
2. Possono essere assoggettati a referendum consultivo di cui al comma 1 i provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale.
3. I provvedimenti aventi natura legislativa debbono concernere esclusivamente materie di cui all'art. 117 della Costituzione Sito esterno. Non possono, inoltre, essere indetti referendum consultivi su materie inerenti a interessi la cui cura sia riservata a Comuni, Province e altri Enti locali.
Art. 35
Richiesta di svolgimento
1. La richiesta di assoggettare a referendum consultivo provvedimenti di competenza del Consiglio regionale può essere presentata dai soggetti titolari del potere di iniziativa di cui all'art. 27 dello Statuto.
2. La richiesta di svolgimento presentata dagli elettori deve essere redatta per iscritto, su carta libera, ed è indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e depositata presso l'Ufficio di Presidenza. E' richiesta l'autenticazione della firma dei sottoscrittori e la loro contestuale autodichiarazione di iscrizione alle liste elettorali di un Comune della Regione.
3. La richiesta di assoggettare a referendum consultivo regolamenti può essere presentata solo da consiglieri regionali o dalla Giunta regionale.
4. La richiesta di assoggettare a referendum consultivo provvedimenti di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente è presentata, rispettivamente, solo dalla Giunta o dal Presidente della Giunta, sentita la Giunta.
5. La richiesta di referendum, unitamente al progetto di provvedimento se presentato, è trasmessa tempestivamente dal Presidente del Consiglio regionale alla Commissione consultiva per il parere obbligatorio. Della trasmissione è data conoscenza al Presidente della Giunta regionale. La Commissione consultiva accerta tempestivamente l'ammissibilità del referendum in conformità ai principi dello Statuto e alle disposizioni della presente legge, riformula, se del caso, il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e, quindi, trasmette il parere al Presidente del Consiglio regionale che convoca il Consiglio stesso per la deliberazione di cui all'art. 34 comma 1.
Art. 36
Indizione del referendum
1. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum in una domenica compresa nel quarto mese successivo alla data di indizione e comunque non prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla stessa data. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno, specie se il referendum concerne vasti ambiti territoriali o un numero molto alto di elettori, se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dall'art. 24 comma 1.
Art. 37
Procedimento elettorale
1. Se il referendum riguarda tutta la popolazione della regione o la popolazione complessiva di almeno due province, si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami. Negli altri casi l'Ufficio provinciale, costituito ai sensi dell'art. 27, comma 3, appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici elettorali di sezione e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla proposta soggetta a referendum.
2. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 38
Esito del referendum ed efficacia
1. Il Consiglio regionale è tenuto a deliberare in ordine al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei risultati del referendum stesso. Gli altri organi sono tenuti a provvedere, per gli atti di loro competenza, entro tre mesi.
2. Se il referendum si sia svolto su un quesito non accompagnato dal progetto di provvedimento, dell'avvenuto svolgimento del referendum e dei risultati di esso deve essere fatta esplicita menzione nel provvedimento stesso, nel caso che venga adottato. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione consiliare referente.
Art. 39
Concorrenza di proposte
1. Il regolamento interno del Consiglio dispone in ordine alle proposte presentate dopo l'indizione del referendum e inerenti a questioni sottoposte a consultazione popolare.

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