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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Titolo IV
COMMISSIONE CONSULTIVA PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI E D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 40
Istituzione della Commissione consultiva per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare
1. E' istituita la Commissione consultiva per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare.
2. La Commissione consultiva è organo autonomo e indipendente della Regione che, ai sensi dell'art. 36 quinto comma dello Statuto, esprime il giudizio sulla ammissibilità dei referendum abrogativi. Essa esprime, altresì, il giudizio sulla ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare ed esercita gli altri compiti che la legge gli attribuisce.
3. La Commissione consultiva è nominata dal Consiglio regionale ed è composta da nove membri.
4. La Commissione consultiva dura in carica per il tempo corrispondente alla legislatura regionale.
Art. 41
Composizione e formazione della Commissione consultiva
1. La Commissione consultiva si compone:
a) di cinque professori di ruolo di materie giuridiche presso le Università dell'Emilia-Romagna;
b) di quattro avvocati abilitati all'esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori iscritti negli albi degli avvocati dell'Emilia-Romagna.
2. Il Presidente del Consiglio regionale richiede:
a) al rettore dell'Università di Bologna di designare cinque professori di ruolo e ad ognuno dei rettori delle Università di Ferrara, Modena e Parma di designare quattro professori di ruolo scelti fra i docenti in materie giuridiche presso i rispettivi atenei;
b) ad ognuno dei presidenti degli Ordini degli avvocati dell'Emilia-Romagna di designare due avvocati abilitati all'esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori iscritti ai rispettivi ordini.
3. Il Presidente del Consiglio regionale sorteggia cinque commissari fra quelli designati dai rettori e quattro commissari fra quelli designati dai presidenti degli Ordini degli avvocati.
4. In caso di cessazione dalla carica di un componente, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla sostituzione mediante ulteriore sorteggio fra i designati di cui sopra, nell'ambito delle rispettive categorie.
5. Sulla base dell'esito dei sorteggi di cui ai commi 3 e 4, il Consiglio regionale nomina i componenti della Commissione consultiva.
6. Ai componenti la Commissione consultiva sono dovuti i compensi stabiliti annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, quale prestazione d'opera intellettuale a favore del Consiglio regionale, a norma degli articoli 19, 20 e 21 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27.
Art. 42
Insediamento e presidenza della Commissione consultiva
1. Il Presidente del Consiglio insedia la Commissione consultiva che, quale primo atto, elegge nel proprio seno il Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Qualora il Presidente cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, il commissario più anziano di età assume la presidenza provvisoria fino all'elezione del successore, che avverrà dopo l'eventuale nomina del nuovo commissario ai sensi dell'art. 41, comma 4. Il Presidente può delegare le proprie funzioni a un commissario, in caso di temporaneo impedimento.
Art. 43
Sede e strutture di servizio
1. La Commissione consultiva ha sede presso il Difensore civico della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Difensore civico assicura il buon andamento dell'attività amministrativa preliminare e conseguente ai lavori della Commissione consultiva mettendo a sua disposizione il personale e le attrezzature necessarie.
Art. 44
Sedute e deliberazioni
1. I commissari sono tenuti a partecipare a tutte le sedute. Le assenze a più di tre sedute, qualora a giudizio della stessa Commissione consultiva risultino non giustificate, comportano la decadenza dalla carica.
2. Spetta al Presidente, sentiti gli altri componenti della Commissione consultiva, stabilire il calendario, l'ordine del giorno, nonchè le modalità di convocazione delle sedute.
3. La Commissione consultiva delibera validamente con la presenza di almeno sei componenti compreso il Presidente e a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Il Presidente nomina un relatore per ogni deliberazione della Commissione consultiva.
5. I commissari non possono astenersi o rinunciare alla votazione. Quelli che dissentono dalla decisione della maggioranza possono presentare relazioni di minoranza, da allegare alla deliberazione. Le regole di correttezza che impongano ai commissari di astenersi per motivi personali dal trattare determinati argomenti sono stabilite dalla Commissione consultiva, su proposta del Presidente.
6. I promotori dei referendum o dell'iniziativa popolare previa comunicazione della Commissione consultiva ed entro congruo termine dalla data della comunicazione medesima - possono inoltrare memorie scritte relative alle questioni su cui la Commissione consultiva deve deliberare.
7. La Commissione consultiva disciplina l'esercizio del suo funzionamento, anche con riferimento all'esame delle memorie presentate ai sensi del comma 6, sulla base di norme approvate a maggioranza dei suoi componenti.

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