LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997
Titolo V
NORME PROCEDURALI COMUNI
Art. 45
Responsabile del procedimento consiliare
1. Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale che la legge affida all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è il Direttore generale del Consiglio regionale.
2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.
Art. 46
Disposizioni organizzative per i referendum
1. Subito dopo l'indizione del referendum, la Giunta regionale nomina il dirigente responsabile dell'organizzazione dei compiti inerenti allo svolgimento del referendum e individua la struttura organizzativa cui fa riferimento tale funzione.
2. Il dirigente nominato ai sensi del comma 1 è responsabile del procedimento e non può delegare ad altri tale responsabilità.
Art. 47
Spese per l'autenticazione delle firme
1. Le spese per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme sono a carico della Regione, che le liquida nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autenticazione ai segretari comunali, dopo che:
a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 9;
b) sia stata deliberata l'ammissibilità definitiva del referendum, ai sensi dell'art. 19.
2. Per ottenere il rimborso di tali spese, i promotori devono presentare, contestualmente alla richiesta, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Art. 48
Spese
1. Fanno carico al bilancio della Regione:
a) le spese per l'autenticazione delle firme di cui all'art. 47;
b) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum abrogativi e consultivi, comprese quelle previste dall'art. 12 della L.R. 8 luglio 1996, n.24;
c) le spese per i compensi ai componenti della Commissione consultiva di cui all'art. 40;
d) le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti di seggi elettorali, che sono anticipate dai Comuni stessi.