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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Titolo VI
MODIFICHE ALLA L.R. 8 LUGLIO 1996 N. 24 " NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI "
Art. 49
Art. 50
1.
Il comma 4 dell'art. 10 della L.R. n. 24 del 1996 è così sostituito:
"4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge ed i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria relazione, al Consiglio regionale, entro 15 giorni. " .
Art. 51
1.
Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 è così sostituito:
1. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto ai commi 3,4 e 5, dispone obbligatoriamente il referendum consultivo sui progetti di legge per la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nelle seguenti ipotesi:
a) Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto ai commi 3,4 e 5, dispone obbligatoriamente il referendum consultivo sui progetti di legge per la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nelle seguenti ipotesi:
b) quando, su un progetto di legge di iniziativa popolare, siano state raccolte tante firme di elettori che rappresentino:
1) la maggioranza della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti inferiore ai 5.000 elettori;
2) il 30% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 5.000 elettori e fino a 10.000 elettori, e comunque almeno 2.500 firme;
3) il 25% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 10.000 elettori e fino a 20.000 elettori, e comunque almeno 3.000 firme;
4) il 15% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata superi i 20.000 elettori, e comunque almeno 5.000 firme.
1 bis. 1 bis. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, il Consiglio regionale esamina il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, delibera se procedere o meno all'indizione del referendum.
1 ter. Qualora il Consiglio regionale deliberi la non indizione del referendum, il progetto si intende definitivamente non approvato. " .
Art. 52
1.
L'art. 12 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale
1. Il Consiglio regionale, qualora deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonchè l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.
2. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1ø aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre.
4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio;
b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, in caso di anticipato scioglimento del Consiglio.
5. Nel caso che, nel periodo intercorrente fra la emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche o elezioni amministrative che riguardino la popolazione dei Comuni interessati al referendum consultivo, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio di sei mesi dalla data fissata o, previa intesa con il Ministero dell'Interno, che la consultazione sia effettuata, con le modalità indicate nei precedenti commi, contestualmente allo svolgimento delle altre operazioni elettorali. Allo stesso modo può procedersi se siano indetti referendum nazionali, o referendum abrogativi regionali ai sensi della normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativi. Si procede comunque al rinvio quando siano indette elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati.
6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo. Compete inoltre all'ufficio provinciale la proclamazione dei risultati del referendum.
7. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.
8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio provinciale il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.
9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.
10. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. " .
Art. 53
1.
Al comma 1 dell'art. 13 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, le parole
" condizioni previste all'art. 11 "
sono sostituite dalle parole
" condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 11 ".
2.
Il comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 24 del 1996 è così sostituito:
"2. In caso di svolgimento del referendum, la votazione finale da parte del Consiglio sul progetto di legge resta sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. Il Consiglio regionale delibera definitivamente sul progetto di legge entro i successivi sessanta giorni ".
3.
Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 24 del 1996, le parole
" comma 11 dell'art. 12 "
sono sostituite dalle seguenti:
" comma 10 dell'art. 12 ".

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