LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35
TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997
Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 54
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
23 gennaio 1973, n. 7; |
13 maggio 1980, n. 34; |
8 settembre 1986, n. 32; |
11 dicembre 1986, n. 43; |
2 marzo 1987, n. 7; |
4 maggio 1987, n. 19; |
6 novembre 1989, n. 39. |
Art. 55
Norma transitoria
1. La Commissione consultiva regionale per i procedimenti d'iniziativa popolare e referendari, costituita ai sensi della L.R. 11 dicembre 1986 n. 43 e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni, secondo le presenti norme, fino al termine della vigente legislatura regionale.