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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1997, n. 35

TESTO UNICO IN MATERIA DI INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 99 del 28 ottobre 1997

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
INIZIATIVA POPOLARE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Titolari
1. In attuazione degli articoli 33 e 34 dello Statuto, l'iniziativa popolare delle leggi e delle proposte di istituzione di Commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio è esercitata:
a) da almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione Emilia-Romagna;
b) da ciascun Consiglio provinciale;
c) da Consigli di Comuni che, singolarmente o complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquemila abitanti.
Art. 2
Requisiti
1. La proposta di iniziativa popolare deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, ed essere accompagnata da una relazione che ne illustri le finalità ed il contenuto.
2. La proposta che comporti nuove o maggiori spese a carico del bilancio della Regione deve contenere l'indicazione del relativo onere finanziario.
3. La proposta di istituzione di Commissioni consiliari speciali di inchiesta, di indagine e di studio deve indicarne l'oggetto e delimitarne la materia.
Art. 3
Limiti
1. L'iniziativa popolare non è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di bilancio.
2. L'iniziativa non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio.
Art. 4
Assistenza ai promotori
1. I promotori della proposta di iniziativa popolare possono chiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti nella redazione dei testi dalla struttura consiliare addetta all'assistenza legislativa. Allo stesso fine possono anche richiedere dati e informazioni.
2. Le competenti strutture della Giunta regionale sono tenute a fornire l'assistenza concernente gli aspetti finanziari della proposta nel caso previsto all'art. 2 comma 2.
3. L'Ufficio di Presidenza dispone in ordine alle richieste e prende gli opportuni accordi con il Presidente della Giunta regionale in ordine all'assistenza da fornire ai sensi del comma 2, nonchè alle informazioni e ai dati che devono essere forniti dalle strutture dipendenti dalla Giunta.
4. Le facoltà previste al comma 1 spettano a ciascun Presidente di Amministrazione provinciale e a ciascun Sindaco o a un loro delegato.
Capo II
Iniziativa degli elettori
Art. 5
Promozione della raccolta di firme
1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere l'iniziativa popolare, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a tre, devono presentare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale i fogli destinati alla raccolta stessa per la vidimazione.
2. Ciascun foglio deve contenere, stampato in epigrafe, il testo del progetto di legge o della proposta. In ogni caso le firme non possono essere raccolte su fogli separati da quelli sui quali è stampato il testo del progetto o della proposta.
3. Il responsabile del procedimento consiliare, di cui all'art. 45, appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo.
4. I promotori della raccolta devono essere iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna e devono allegare i relativi certificati di iscrizione.
Art. 6
Raccolta delle firme
1. L'elettore appone in calce al progetto o alla proposta la propria firma scrivendo chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita e indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto.
2. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, dal Sindaco o da un suo delegato, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal Sindaco.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso essa deve indicare il numero di firme raccolte.
4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune dell'Emilia-Romagna è comprovata dai certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione può altresì essere comprovata dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno. Le dichiarazioni devono essere presentate raggruppate per Comune.
Art. 7
Deposito della proposta
1. La proposta di iniziativa popolare, corredata di tutta la documentazione, deve essere depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a cura dei promotori che sottoscrivono, per primi, il foglio vidimato con il numero uno, quando siano state raccolte almeno trecento firme.
2. Il responsabile del procedimento, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito dei documenti.
3. Nel verbale sono inoltre indicati nome, cognome e domicilio dei primi tre sottoscrittori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.
4. La proposta è dichiarata irricevibile se presentata su fogli non vidimati o vidimati da oltre tre mesi.
Art. 8
Esame di ammissibilità
1. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni dal deposito della proposta, la trasmette alla Commissione consultiva per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare istituita ai sensi dell'art. 40,(di seguito denominata Commissione consultiva), che esprime parere obbligatorio sull'ammissibilità della proposta entro i successivi trenta giorni.
2. La Commissione consultiva deve espressamente pronunciarsi in merito a:
a) competenza regionale nella materia oggetto della proposta;
b) conformità della proposta alle norme della Costituzione e dello Statuto regionale;
c) insussistenza dei limiti di cui all'art. 3.
3. La Commissione consultiva, qualora riscontri irregolarità nella formazione o formulazione della proposta, rinvia gli atti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, perchè richieda ai primi tre sottoscrittori di provvedere a sanarle assegnando un termine adeguato. In questo caso il termine di cui al comma 1 rimane sospeso.
4. Entro quindici giorni dall'espressione del parere da parte della Commissione consultiva, l'Ufficio di Presidenza delibera sull'ammissibilità della proposta e ne dà comunicazione ai primi tre sottoscrittori.
5. Qualora non si raggiunga l'unanimità, delibera il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 9
Esame di regolarità
1. Dopo la dichiarazione di ammissibilità, le ulteriori sottoscrizioni possono essere raccolte, su fogli vidimati ai sensi dell'art. 5, esclusivamente entro i successivi cinque mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissibilità.
2. Il deposito avviene con le modalità previste all'art. 7.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, chiedendo alle amministrazioni comunali conferma dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle proprie liste elettorali. Le amministrazioni sono tenute a rispondere entro il termine assegnato.
4. Se dai controlli effettuati, ai sensi del comma 3, risultano autocertificazioni false, fatte salve le conseguenze di carattere penale, le corrispondenti firme sono escluse dal totale generale delle firme raccolte e dichiarate nei verbali di deposito.
5. Entro trenta giorni dal deposito, l'Ufficio di Presidenza delibera sulla regolarità di tutte le sottoscrizioni ed autocertificazioni.
6. L'Ufficio di Presidenza, qualora riscontri irregolarità, può darne tempestiva comunicazione ai primi tre sottoscrittori, perchè provvedano a sanarle entro un termine adeguato. In questo caso il termine di cui al comma 5 rimane sospeso.
7. La proposta è dichiarata irricevibile, nel caso in cui le irregolarità riscontrate non siano sanate entro il termine fissato al comma 6.
Art. 10
Obbligo di pronunciamento
1. Dopo la delibera che dichiara la regolarità di cui all'art. 9, comma 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette l'atto alla Commissione consiliare competente per materia, la quale, sentiti i primi tre sottoscrittori che ne abbiano fatto richiesta, presenta al Consiglio la propria relazione.
2. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto o della proposta, senza che su di essa il Consiglio si sia pronunciato, la stessa è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro i successivi dodici mesi.
Capo III
Iniziativa dei Consigli provinciali e comunali
Art. 11
Modalità di presentazione della proposta
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali che approvano il progetto o la proposta sono trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni proponenti all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. La proposta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza.
3. Qualora l'iniziativa sia promossa da più Comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui perviene all'Ufficio di Presidenza l'ultima delibera utile.
4. Nel caso di iniziativa promossa da più Comuni tutti i Sindaci devono indicare la delegazione cui sono affidati i compiti e le facoltà dei primi tre sottoscrittori di cui al Capo II.
Titolo II
REFERENDUM ABROGATIVO
Capo I
Richiesta di referendum abrogativo
Art. 12
Requisiti
1. In attuazione dell'art. 36 dello Statuto, il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Emilia-Romagna, oppure dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un decimo degli abitanti della regione secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, o almeno due Consigli provinciali.
2. Sono atti amministrativi di interesse generale, ai fini di cui all'art. 36 dello Statuto, quelli il cui oggetto è in rapporto con una situazione generale, settoriale o di categoria riferibile, anche indirettamente, a tutto il territorio regionale.
3. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, per i regolamenti del Consiglio e della Giunta regionale, per le leggi tributarie e di bilancio, e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato.
4. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
Art. 13
Presentazione dell'istanza referendaria
1. I cittadini che intendono promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a trecento, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.
2. Nell'istanza devono essere altresì individuati nome e cognome e domicilio di almeno tre promotori cui devono essere inviate le comunicazioni previste dal procedimento.
3. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. Si applicano le norme di cui all'art. 6 comma 5.
4. La raccolta e l'autenticazione delle firme deve essere fatta sui fogli vidimati con le modalità e la procedura previste dall'art. 5.
5. L'istanza volta a promuovere il referendum non può essere presentata negli otto mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale.
6. Il Presidente del Consiglio regionale comunica l'istanza al Consiglio stesso e al Presidente della Giunta regionale che ne dà notizia sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 14
Quesito referendario
1. L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, completando la formula: " volete che sia abrogato/a ... " con l'indicazione della data, numero e titolo della legge, regolamento o atto amministrativo sul quale è richiesto il referendum.
2. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione parziale, deve essere indicato anche il numero degli articoli o dei commi, nonchè le parti dell'atto amministrativo sui quali è richiesto il referendum.
3. Qualora si richieda referendum per l'abrogazione di parti di uno o più articoli di legge o di regolamento o di uno o più parti di atti amministrativi, dovrà essere altresì inserito il testo letterale delle disposizioni delle quali sia proposta l'abrogazione.
4. Il quesito deve inoltre contenere la sintesi dell'oggetto del referendum.
5. Può essere omessa l'indicazione della sintesi del quesito quando le altre indicazioni di per sè soddisfino le esigenze di chiarezza e univocità del quesito.
6. Il quesito deve essere formulato in termini semplici e chiari e riferito a problemi omogenei e ben individuati. Le disposizioni oggetto della stessa istanza di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità e coerenza, ma possono essere contenute in diversi atti legislativi o amministrativi.
Art. 15
Raccolta e autenticazione delle firme
1. Per la vidimazione dei fogli, la raccolta e l'autenticazione delle firme si applicano, salvo il diverso numero dei promotori, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 16
Esame di ammissibilità
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, entro cinque giorni dal deposito dell'istanza, la trasmette alla Commissione consultiva, che esprime parere vincolante sull'ammissibilità del referendum.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera sull'ammissibilità del referendum in due successive fasi:
a) preliminare, sull'esistenza dei requisiti sostanziali prescritti dallo Statuto e dalla presente legge, e sulla regolarità della documentazione relativa alle prime trecento firme;
b) definitiva, sulla regolarità della documentazione prodotta relativa alle restanti firme, e sulla inesistenza di abrogazioni o di discipline difformi successive.
3. Non può essere ripresentata istanza di referendum sullo stesso oggetto, se non sia trascorso almeno un anno dalla pubblicazione della delibera di inammissibilità definitiva.
Art. 17
Ammissibilità preliminare
1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la Commissione consultiva accerta che il referendum sia stato promosso in conformità allo Statuto e a quanto disposto agli articoli 12 e 14 della presente legge.
2. Contestualmente il responsabile del procedimento verifica la regolarità della documentazione prodotta dai promotori; qualora riscontri delle irregolarità nella documentazione, ne prescrive la regolarizzazione, assegnando un termine per la sanatoria.
3. Se la Commissione consultiva accerta che il quesito contrasta con le disposizioni degli articoli 12 e 14, l'Ufficio di Presidenza dichiara l'inammissibilità del referendum. Se l'accertamento si conclude positivamente, si può procedere alla presentazione della proposta referendaria.
Art. 18
Presentazione della proposta di referendum
1. La proposta di referendum, corredata delle ulteriori firme raccolte su fogli vidimati da non oltre sei mesi e di tutta la documentazione prescritta, deve essere depositata presso la competente struttura del Consiglio regionale.
2. Il responsabile del procedimento, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale i promotori individuati ai sensi dell'art. 13, comma 2, dichiarano il numero delle firme raccolte.
Art. 19
Ammissibilità definitiva
1. La Commissione consultiva, entro trenta giorni succes sivi al deposito della proposta referendaria, verifica:
a) se è intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum;
b) nel caso in cui sia intervenuta l'abrogazione, totale o parziale, se essa è accompagnata da altra disciplina della stessa materia.
2. Nel caso sia intervenuta abrogazione totale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione consultiva trasmette l'esito dell'accertamento all'Ufficio di Presidenza il quale, entro dieci giorni, delibera l'inammissibilità del referendum.
3. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina sottoposta a referendum, la Commissione consultiva verifica se le disposizioni rimaste in vigore devono essere sottoposte a referendum. A tal fine la Commissione può acquisire, tramite l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, il parere del comitato dei promotori. L'Ufficio di Presidenza delibera, entro i venti giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, conformemente ad esso, compresa l'eventuale modifica del quesito.
4. In caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, la Commissione consultiva riscontra se la nuova normativa ha modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti. A tal fine può acquisire, tramite l'Ufficio di Presidenza, il parere del comitato dei promotori.
5. Se dal riscontro di cui al comma 4 risulta che la nuova disciplina modifica sostanzialmente la disciplina preesistente, la Commissione trasmette l'esito all'Ufficio di Presidenza il quale, entro i dieci giorni successivi, delibera l'inammissibilità del referendum.
6. Se dal riscontro di cui al comma 4 risulta che la nuova disciplina è sostanzialmente uguale alla disciplina preesistente, la Commissione trasmette l'esito, unitamente alla formulazione del nuovo quesito, all'Ufficio di Presidenza, il quale, entro i venti giorni successivi, delibera l'ammissibilità del referendum.
7. L'Ufficio di Presidenza ha i compiti e le facoltà di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9.
8. Le firme dei trecento promotori sono conteggiate fra le sottoscrizioni utili al raggiungimento del numero minimo di elettori per l'ammissibilità del referendum.
Art. 20
Richiesta del referendum da parte dei Consigli provinciali o comunali
1. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali contenenti i requisiti di cui agli articoli 12 e 14, devono essere trasmesse dai Presidenti delle Province o dai Sindaci dei Comuni interessati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. La richiesta si considera presentata nel giorno in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza la deliberazione della seconda amministrazione provinciale o dell'ultimo Comune, il cui concorso sia necessario a realizzare le condizioni dell'art. 12.
3. L'ultima deliberazione necessaria deve pervenire all'Ufficio di Presidenza nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data della deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
4. L'esame del quesito è effettuato sulla deliberazione del Consiglio provinciale o comunale che ha deliberato per primo.
5. Le deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali devono avere identico contenuto quanto alle disposizioni da sottoporre a referendum. Le deliberazioni aventi contenuto anche parzialmente diverso sono considerate come distinte iniziative di referendum.
6. Non si fa luogo a referendum qualora, in seguito alla revoca di una o più deliberazioni dei Consigli provinciali o comunali, vengano a mancare, prima della emanazione del decreto di indizione del referendum, le condizioni di cui all'art. 12.
Capo II
Svolgimento del referendum
Art. 21
Indizione del referendum
1. Le delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dichiarative dell'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo devono essere trasmesse tempestivamente al Presidente della Giunta regionale ai fini di cui al presente articolo.
2. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum, il Presidente della Giunta, con decreto da emanarsi entro il 31 gennaio, indice il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno. Tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori debbono decorrere almeno centoventi giorni.
3. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse e pervenute al Presidente della Giunta fino al 15 gennaio. Se il Presidente della Giunta riceve la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum dopo il 15 gennaio, il referendum è indetto in una domenica del mese di novembre dell'anno in corso, purchè tra la data di indizione e la domenica in cui sono convocati gli elettori decorrano almeno centoventi giorni. Il referendum, tuttavia, può essere rinviato all'anno successivo se è prevedibile l'indizione di referendum statali, cui abbinarlo ai sensi del comma 7.
4. Il decreto del Presidente della Giunta deve indicare la data di svolgimento del referendum e riportare i quesiti da sottoporre agli elettori riferiti ai singoli referendum.
5. Il decreto è pubblicato senza ritardo nel Bollettino ufficiale della Regione, notificato al Commissario del Governo e al Presidente della Corte d'appello di Bologna e comunicato ai Sindaci e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali.
6. Il Presidente della Giunta deve inoltre dare notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione. I manifesti devono riportare integralmente ed esclusivamente il decreto del Presidente della Giunta.
7. Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, che le consultazioni sui referendum concernenti provvedimenti regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dai commi 2 e 3. In tal caso restano valide, in quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento del referendum; esse sono individuate con decreto del Presidente della Giunta.
Art. 22
Concentrazione di istanze referendarie
1. Con il decreto di indizione del referendum, previsto dall'art. 21, il Presidente della Giunta regionale, sentiti i promotori dei referendum, su conforme parere della Commissione consultiva, dispone la concentrazione in un unico referendum delle istanze che rivelano uniformità o analogia di materie.
2. Il Presidente della Giunta, sentiti i promotori dei referendum, su conforme parere della Commissione consultiva, può apportare al testo delle istanze da concentrare le correzioni necessarie od opportune per rendere chiaro il quesito da porre agli elettori.
3. La Commissione consultiva è tenuta ad esprimere i pareri di cui ai commi 1 e 2 entro dieci giorni dalla richiesta.
Art. 23
Norme di raccordo del procedimento elettorale regionale con quello nazionale
1. Quando le consultazioni sui referendum abrogativi concernenti disposizioni regionali si effettuano contestualmente a quelle relative ai referendum nazionali, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.
2. Le operazioni di scrutinio concernenti referendum abrogativi regionali sono effettuate, senza interruzioni, immediatamente dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti i referendum nazionali.
3. Per la predisposizione, la consegna e il ritiro dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e dei duplicati si applicano le procedure e i termini previsti dalla normativa statale.
4. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive. Gli onorari riferiti a tali operazioni sono a carico della Regione.
Art. 24
Periodi di sospensione del referendum
1. Ogni attività ed operazione relativa allo svolgimento del referendum è sospesa:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale;
c) nei tre mesi antecedenti e successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardano almeno la metà dei Comuni e delle Province della Regione o comunque la metà degli aventi diritto al voto.
2. Nei periodi previsti dal comma 1 e qualora la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità della richieste di referendum pervenga al Presidente della Giunta entro il 31 luglio e non sia prevista per l'anno successivo l'indizione di referendum nazionali, il referendum per l'abrogazione di provvedimenti regionali può essere indetto con le modalità di cui all'art. 21, in una domenica del mese di novembre.
Art. 25
Abrogazione intervenuta prima dello svolgimento del referendum abrogativo
1. Qualora, prima della data di svolgimento del referendum, sia intervenuta l'abrogazione totale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara che il referendum non ha più luogo.
2. Nel caso sia intervenuta l'abrogazione parziale della disciplina cui si riferisce il referendum, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione consultiva, stabilisce, con decreto, se la consultazione referendaria debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum, ovvero se il referendum non ha più luogo.
3. Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia, o di modifica delle disposizioni oggetto del referendum, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione consultiva, stabilisce se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni.
Art. 26
Disciplina della votazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente in materia.
Art. 27
Ufficio regionale e Uffici provinciali per il referendum Ufficio elettorale di sezione
1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto di indizione del referendum, presso la Corte d'appello di Bologna e presso il Tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti, rispettivamente, l'Ufficio regionale e gli Uffici provinciali per il referendum, di seguito denominati " Ufficio regionale " e " Ufficio provinciale".
2. L'Ufficio regionale è composto da tre magistrati nominati dal Presidente della Corte d'appello, il quale individua quale di essi svolge le funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere della Corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio regionale.
3. Ogni Ufficio provinciale è costituito da tre magistrati nominati dal Presidente del Tribunale, il quale individua quale di essi svolge funzioni di Presidente. Sono altresì nominati tre membri supplenti, per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio provinciale.
4. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge statale sui referendum abrogativi.
5. Gli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di sezione sono determinati in conformità alle vigenti disposizioni statali.
Art. 28
Operazioni di voto
1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle modalità di votazione dei referendum abrogativi di leggi statali.
2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguano, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: " Sì all'abrogazione " - " No all'abrogazione " .
3. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio elettorale di sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei del giorno fissato per la votazione, abbia terminato le operazioni preliminari e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.
Art. 29
Operazioni di scrutinio
1. Le operazioni di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura delle votazioni e l'espletamento delle operazioni preliminari allo scrutinio, e devono essere proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore quattordici del giorno seguente. Qualora i referendum siano più di due l'orario può essere protratto fino alle ore venti. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio elettorale di sezione non possa ultimare le operazioni entro il termine prescritto, vi provvede l'Ufficio regionale, osservate le procedure stabilite per i referendum statali.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici elettorali di sezione, nonchè alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio regionale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio regionale e dei promotori del referendum.
3. I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da persona munita di mandato, autenticato da notaio, del segretario provinciale o regionale del relativo partito o gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni dell'Ufficio provinciale o regionale.
4. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio elettorale di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.
5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dagli Uffici provinciali e dagli Uffici elettorali di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.
Art. 30
Proclamazione dei risultati
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici elettorali di sezione della provincia, l'Ufficio provinciale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e l'altro viene subito inviato, unitamente alla documentazione trasmessa dagli Uffici elettorali di sezione, all'Ufficio regionale.
3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale.
4. L'Ufficio regionale, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge.
5. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. I risultati sono proclamati dall'Ufficio regionale. Di tutte le operazioni di tale Ufficio è redatto verbale in quattro esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Corte d'appello e gli altri sono trasmessi rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale e al Commissario del Governo.
Art. 31
Reclami
1. Sulle proposte e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all'Ufficio regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui all'art. 30, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.
Art. 32
Dichiarazione di avvenuta abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione delle disposizioni oggetto di esso, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.
2. Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Il Presidente della Giunta può ritardare, nel decreto stesso, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.
Art. 33
Risultato del referendum contrario all'abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio regionale, cura la pubblicazione del risultato stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La proposta respinta non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni.
Titolo III
REFERENDUM CONSULTIVO FACOLTATIVO
Art. 34
Oggetto
1. Il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'indizione di referendum consultivi per conoscere l'orientamento della popolazione regionale o di parte di essa circa determinati provvedimenti, prima che essi siano definitivamente approvati.
2. Possono essere assoggettati a referendum consultivo di cui al comma 1 i provvedimenti di competenza del Consiglio regionale, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale.
3. I provvedimenti aventi natura legislativa debbono concernere esclusivamente materie di cui all'art. 117 della Costituzione Sito esterno. Non possono, inoltre, essere indetti referendum consultivi su materie inerenti a interessi la cui cura sia riservata a Comuni, Province e altri Enti locali.
Art. 35
Richiesta di svolgimento
1. La richiesta di assoggettare a referendum consultivo provvedimenti di competenza del Consiglio regionale può essere presentata dai soggetti titolari del potere di iniziativa di cui all'art. 27 dello Statuto.
2. La richiesta di svolgimento presentata dagli elettori deve essere redatta per iscritto, su carta libera, ed è indirizzata al Presidente del Consiglio regionale e depositata presso l'Ufficio di Presidenza. E' richiesta l'autenticazione della firma dei sottoscrittori e la loro contestuale autodichiarazione di iscrizione alle liste elettorali di un Comune della Regione.
3. La richiesta di assoggettare a referendum consultivo regolamenti può essere presentata solo da consiglieri regionali o dalla Giunta regionale.
4. La richiesta di assoggettare a referendum consultivo provvedimenti di competenza della Giunta regionale o del suo Presidente è presentata, rispettivamente, solo dalla Giunta o dal Presidente della Giunta, sentita la Giunta.
5. La richiesta di referendum, unitamente al progetto di provvedimento se presentato, è trasmessa tempestivamente dal Presidente del Consiglio regionale alla Commissione consultiva per il parere obbligatorio. Della trasmissione è data conoscenza al Presidente della Giunta regionale. La Commissione consultiva accerta tempestivamente l'ammissibilità del referendum in conformità ai principi dello Statuto e alle disposizioni della presente legge, riformula, se del caso, il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e, quindi, trasmette il parere al Presidente del Consiglio regionale che convoca il Consiglio stesso per la deliberazione di cui all'art. 34 comma 1.
Art. 36
Indizione del referendum
1. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum in una domenica compresa nel quarto mese successivo alla data di indizione e comunque non prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla stessa data. Può tuttavia rinviare l'indizione di non oltre un anno, specie se il referendum concerne vasti ambiti territoriali o un numero molto alto di elettori, se è prevedibile che il referendum possa essere abbinato ad altre consultazioni referendarie anche nazionali. Compatibilmente con la natura del referendum, si applica, altresì, quanto disposto dall'art. 24 comma 1.
Art. 37
Procedimento elettorale
1. Se il referendum riguarda tutta la popolazione della regione o la popolazione complessiva di almeno due province, si osservano le disposizioni del Capo II del Titolo II in ordine alla costituzione degli Uffici elettorali, alle operazioni di voto e di scrutinio, alla proclamazione dei risultati e ai reclami. Negli altri casi l'Ufficio provinciale, costituito ai sensi dell'art. 27, comma 3, appena ricevuti i verbali di tutti gli Uffici elettorali di sezione e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto e alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla proposta soggetta a referendum.
2. I risultati del referendum sono pubblicati a cura del Presidente della Giunta regionale nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 38
Esito del referendum ed efficacia
1. Il Consiglio regionale è tenuto a deliberare in ordine al progetto di legge o di provvedimento sottoposto a referendum entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei risultati del referendum stesso. Gli altri organi sono tenuti a provvedere, per gli atti di loro competenza, entro tre mesi.
2. Se il referendum si sia svolto su un quesito non accompagnato dal progetto di provvedimento, dell'avvenuto svolgimento del referendum e dei risultati di esso deve essere fatta esplicita menzione nel provvedimento stesso, nel caso che venga adottato. Se l'atto ha natura legislativa, le stesse indicazioni devono essere contenute nella relazione al progetto redatta dalla Commissione consiliare referente.
Art. 39
Concorrenza di proposte
1. Il regolamento interno del Consiglio dispone in ordine alle proposte presentate dopo l'indizione del referendum e inerenti a questioni sottoposte a consultazione popolare.
Titolo IV
COMMISSIONE CONSULTIVA PER I PROCEDIMENTI REFERENDARI E D'INIZIATIVA POPOLARE
Art. 40
Istituzione della Commissione consultiva per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare
1. E' istituita la Commissione consultiva per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare.
2. La Commissione consultiva è organo autonomo e indipendente della Regione che, ai sensi dell'art. 36 quinto comma dello Statuto, esprime il giudizio sulla ammissibilità dei referendum abrogativi. Essa esprime, altresì, il giudizio sulla ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare ed esercita gli altri compiti che la legge gli attribuisce.
3. La Commissione consultiva è nominata dal Consiglio regionale ed è composta da nove membri.
4. La Commissione consultiva dura in carica per il tempo corrispondente alla legislatura regionale.
Art. 41
Composizione e formazione della Commissione consultiva
1. La Commissione consultiva si compone:
a) di cinque professori di ruolo di materie giuridiche presso le Università dell'Emilia-Romagna;
b) di quattro avvocati abilitati all'esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori iscritti negli albi degli avvocati dell'Emilia-Romagna.
2. Il Presidente del Consiglio regionale richiede:
a) al rettore dell'Università di Bologna di designare cinque professori di ruolo e ad ognuno dei rettori delle Università di Ferrara, Modena e Parma di designare quattro professori di ruolo scelti fra i docenti in materie giuridiche presso i rispettivi atenei;
b) ad ognuno dei presidenti degli Ordini degli avvocati dell'Emilia-Romagna di designare due avvocati abilitati all'esercizio della professione presso le giurisdizioni superiori iscritti ai rispettivi ordini.
3. Il Presidente del Consiglio regionale sorteggia cinque commissari fra quelli designati dai rettori e quattro commissari fra quelli designati dai presidenti degli Ordini degli avvocati.
4. In caso di cessazione dalla carica di un componente, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla sostituzione mediante ulteriore sorteggio fra i designati di cui sopra, nell'ambito delle rispettive categorie.
5. Sulla base dell'esito dei sorteggi di cui ai commi 3 e 4, il Consiglio regionale nomina i componenti della Commissione consultiva.
6. Ai componenti la Commissione consultiva sono dovuti i compensi stabiliti annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, quale prestazione d'opera intellettuale a favore del Consiglio regionale, a norma degli articoli 19, 20 e 21 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27.
Art. 42
Insediamento e presidenza della Commissione consultiva
1. Il Presidente del Consiglio insedia la Commissione consultiva che, quale primo atto, elegge nel proprio seno il Presidente, a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Qualora il Presidente cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, il commissario più anziano di età assume la presidenza provvisoria fino all'elezione del successore, che avverrà dopo l'eventuale nomina del nuovo commissario ai sensi dell'art. 41, comma 4. Il Presidente può delegare le proprie funzioni a un commissario, in caso di temporaneo impedimento.
Art. 43
Sede e strutture di servizio
1. La Commissione consultiva ha sede presso il Difensore civico della Regione Emilia-Romagna.
2. Il Difensore civico assicura il buon andamento dell'attività amministrativa preliminare e conseguente ai lavori della Commissione consultiva mettendo a sua disposizione il personale e le attrezzature necessarie.
Art. 44
Sedute e deliberazioni
1. I commissari sono tenuti a partecipare a tutte le sedute. Le assenze a più di tre sedute, qualora a giudizio della stessa Commissione consultiva risultino non giustificate, comportano la decadenza dalla carica.
2. Spetta al Presidente, sentiti gli altri componenti della Commissione consultiva, stabilire il calendario, l'ordine del giorno, nonchè le modalità di convocazione delle sedute.
3. La Commissione consultiva delibera validamente con la presenza di almeno sei componenti compreso il Presidente e a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Il Presidente nomina un relatore per ogni deliberazione della Commissione consultiva.
5. I commissari non possono astenersi o rinunciare alla votazione. Quelli che dissentono dalla decisione della maggioranza possono presentare relazioni di minoranza, da allegare alla deliberazione. Le regole di correttezza che impongano ai commissari di astenersi per motivi personali dal trattare determinati argomenti sono stabilite dalla Commissione consultiva, su proposta del Presidente.
6. I promotori dei referendum o dell'iniziativa popolare previa comunicazione della Commissione consultiva ed entro congruo termine dalla data della comunicazione medesima - possono inoltrare memorie scritte relative alle questioni su cui la Commissione consultiva deve deliberare.
7. La Commissione consultiva disciplina l'esercizio del suo funzionamento, anche con riferimento all'esame delle memorie presentate ai sensi del comma 6, sulla base di norme approvate a maggioranza dei suoi componenti.
Titolo V
NORME PROCEDURALI COMUNI
Art. 45
Responsabile del procedimento consiliare
1. Responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale che la legge affida all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è il Direttore generale del Consiglio regionale.
2. Il Direttore generale provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione, è considerato responsabile del procedimento il Direttore generale.
Art. 46
Disposizioni organizzative per i referendum
1. Subito dopo l'indizione del referendum, la Giunta regionale nomina il dirigente responsabile dell'organizzazione dei compiti inerenti allo svolgimento del referendum e individua la struttura organizzativa cui fa riferimento tale funzione.
2. Il dirigente nominato ai sensi del comma 1 è responsabile del procedimento e non può delegare ad altri tale responsabilità.
Art. 47
Spese per l'autenticazione delle firme
1. Le spese per l'autenticazione del numero minimo prescritto di firme sono a carico della Regione, che le liquida nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autenticazione ai segretari comunali, dopo che:
a) sia stata dichiarata la regolarità della proposta di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 9;
b) sia stata deliberata l'ammissibilità definitiva del referendum, ai sensi dell'art. 19.
2. Per ottenere il rimborso di tali spese, i promotori devono presentare, contestualmente alla richiesta, domanda scritta indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.
Art. 48
Spese
1. Fanno carico al bilancio della Regione:
a) le spese per l'autenticazione delle firme di cui all'art. 47;
b) le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai referendum abrogativi e consultivi, comprese quelle previste dall'art. 12 della L.R. 8 luglio 1996, n.24;
c) le spese per i compensi ai componenti della Commissione consultiva di cui all'art. 40;
d) le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti di seggi elettorali, che sono anticipate dai Comuni stessi.
Titolo VI
MODIFICHE ALLA L.R. 8 LUGLIO 1996 N. 24 " NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI "
Art. 49
Art. 50
1.
Il comma 4 dell'art. 10 della L.R. n. 24 del 1996 è così sostituito:
"4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente, in sede referente, esamina il progetto di legge ed i pareri pervenuti e li trasmette, con una propria relazione, al Consiglio regionale, entro 15 giorni. " .
Art. 51
1.
Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 è così sostituito:
1. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto ai commi 3,4 e 5, dispone obbligatoriamente il referendum consultivo sui progetti di legge per la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nelle seguenti ipotesi:
a) Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto ai commi 3,4 e 5, dispone obbligatoriamente il referendum consultivo sui progetti di legge per la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nelle seguenti ipotesi:
b) quando, su un progetto di legge di iniziativa popolare, siano state raccolte tante firme di elettori che rappresentino:
1) la maggioranza della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti inferiore ai 5.000 elettori;
2) il 30% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 5.000 elettori e fino a 10.000 elettori, e comunque almeno 2.500 firme;
3) il 25% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata risulti superiore a 10.000 elettori e fino a 20.000 elettori, e comunque almeno 3.000 firme;
4) il 15% della popolazione interessata, qualora la suddetta popolazione interessata superi i 20.000 elettori, e comunque almeno 5.000 firme.
1 bis. 1 bis. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, il Consiglio regionale esamina il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, delibera se procedere o meno all'indizione del referendum.
1 ter. Qualora il Consiglio regionale deliberi la non indizione del referendum, il progetto si intende definitivamente non approvato. " .
Art. 52
1.
L'art. 12 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo regionale
1. Il Consiglio regionale, qualora deliberi l'indizione del referendum, definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonchè l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.
2. Il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro dieci giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il decreto contiene il testo integrale del quesito sottoposto a referendum consultivo e la fissazione della data di convocazione degli elettori, scelta in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo a quello di emanazione del decreto stesso. Qualora il decreto sia emesso dopo il 1ø aprile, il periodo utile per la convocazione degli elettori decorre dal successivo 15 settembre.
4. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio;
b) nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio regionale, in caso di anticipato scioglimento del Consiglio.
5. Nel caso che, nel periodo intercorrente fra la emanazione del decreto e la data fissata per la convocazione degli elettori, siano indette elezioni politiche o elezioni amministrative che riguardino la popolazione dei Comuni interessati al referendum consultivo, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio di sei mesi dalla data fissata o, previa intesa con il Ministero dell'Interno, che la consultazione sia effettuata, con le modalità indicate nei precedenti commi, contestualmente allo svolgimento delle altre operazioni elettorali. Allo stesso modo può procedersi se siano indetti referendum nazionali, o referendum abrogativi regionali ai sensi della normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativi. Si procede comunque al rinvio quando siano indette elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Comuni interessati.
6. Presso il Tribunale del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione si trovano il Comune o i Comuni interessati al referendum consultivo è costituito, entro il ventesimo giorno antecedente a quello fissato per la votazione, l'ufficio centrale circoscrizionale per il referendum, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dalla normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo. Compete inoltre all'ufficio provinciale la proclamazione dei risultati del referendum.
7. I risultati del referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono indicati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.
8. Il Presidente della Giunta regionale, ricevuto dall'ufficio provinciale il verbale contenente i risultati del referendum, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e lo invia al Presidente del Consiglio.
9. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica, in quanto compatibile, la normativa regionale vigente in materia di referendum abrogativo. Ogni riferimento effettuato da tale normativa indistintamente a tutti i Comuni, organi ed uffici elettorali, deve intendersi riferito, ai fini della presente legge, ai soli Comuni, organi ed uffici effettivamente interessati alle consultazioni.
10. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. " .
Art. 53
1.
Al comma 1 dell'art. 13 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, le parole
" condizioni previste all'art. 11 "
sono sostituite dalle parole
" condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 11 ".
2.
Il comma 2 dell'art. 13 della L.R. n. 24 del 1996 è così sostituito:
"2. In caso di svolgimento del referendum, la votazione finale da parte del Consiglio sul progetto di legge resta sospesa sino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del referendum. Il Consiglio regionale delibera definitivamente sul progetto di legge entro i successivi sessanta giorni ".
3.
Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 24 del 1996, le parole
" comma 11 dell'art. 12 "
sono sostituite dalle seguenti:
" comma 10 dell'art. 12 ".
Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 54
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
23 gennaio 1973, n. 7;
13 maggio 1980, n. 34;
8 settembre 1986, n. 32;
11 dicembre 1986, n. 43;
2 marzo 1987, n. 7;
4 maggio 1987, n. 19;
6 novembre 1989, n. 39.
Art. 55
Norma transitoria
1. La Commissione consultiva regionale per i procedimenti d'iniziativa popolare e referendari, costituita ai sensi della L.R. 11 dicembre 1986 n. 43 e in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad esercitare le proprie funzioni, secondo le presenti norme, fino al termine della vigente legislatura regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 ottobre 1997 ANTONIO LA FORGIA

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