LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 40
MODIFICHE ALLA L.R. 16 MAGGIO 1994 N. 20 "NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA"
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 11 e 12 della L.R. 16 maggio 1994 n. 20)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 12 dicembre 1997
Art. 1
Modifiche all'art. 11 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20
1.
La lett. a) del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 20 del 1994 è sostituita dalla seguente:
"a) conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , affidato ad Artigiancassa - Cassa per il Credito alle imprese artigiane S.p.A., di seguito denominata Artigiancassa, a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 , e conferimenti per il concorso all'abbattimento del tasso di interesse praticato su prodotti finanziari da Artigiancassa stessa istituiti; ".
2.
Dopo il comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 20 del 1994 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì a società affidatarie della gestione di provvedimenti pubblici agevolativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 .".