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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 12 dicembre 1997

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, la razionale evoluzione e lo sviluppo della rete distributiva regionale, attraverso interventi atti a promuovere:
a) la riqualificazione e la valorizzazione del commercio nei centri storici e nelle aree urbane a vocazione commerciale, attraverso la promozione di metodologie finalizzate alla realizzazione di iniziative comuni fra enti locali ed operatori privati. In particolare la Regione sostiene l'integrazione tra gli interventi degli enti locali e quelli delle imprese che operano negli ambiti territoriali prescelti, mediante la promozione e l'agevolazione di programmi individuati secondo i criteri di cui all'art. 10;
b) l'assistenza tecnica;
c) l'ammodernamento e l'evoluzione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
d) l'introduzione di metodologie e di sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità nei processi di fornitura e nell'erogazione di servizi e prodotti.
Art. 2
Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva un programma pluriennale degli interventi previsti dalla presente legge stabilendo:
a) le misure dei contributi, che non possono superare i 100.000 ECU nel corso del triennio a favore di ciascuna impresa beneficiaria, salvo successive variazioni al suddetto limite da parte della UE;
b) le spese ammissibili per gli interventi di cui ai Titoli III e IV;
c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7;
d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
e) le priorità;
f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità;
g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.
2. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 3
Iniziative finanziabili
1. La Regione concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito mediante:
a) la concessione di contributi destinati alla formazione o alla integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia al fine di fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio;
b) il conferimento di contributi finalizzati alla concessione da parte dei medesimi, di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui alla lett. a).
2. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1 sono costituiti fra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi.
3. La Regione concede altresì contributi per:
a) la redazione di progetti relativi alla riqualificazione e alla valorizzazione commerciale di vie, aree o piazze, ovvero dei centri storici, con priorità alle zone pedonalizzate, a traffico limitato, e ad aree commerciali di pregio;
b) la realizzazione delle iniziative di cui alla lett. a) che possono ricomprendere anche opere di riqualificazione dei punti di vendita all'interno delle aree e di arredo urbano delle aree medesime. Dette iniziative devono essere promosse sulla base della concertazione tra soggetti pubblici e privati, singoli e associati, e devono consistere in un insieme sistematico e coordinato di interventi che concorrono alla valorizzazione commerciale delle aree prescelte;
c) la sistemazione e la riqualificazione di aree mercatali;
d) la realizzazione dell'assistenza tecnica, della progettazione, della innovazione tecnologica e organizzativa;
e) la promozione e la diffusione presso le imprese, di metodologie per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva agli standard richiesti dalla normativa italiana e comunitaria, cogente o volontaria;
f) la realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità per la fornitura e realizzazione di servizi e prodotti, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
g) la certificazione di sistemi di qualità per imprese del commercio e dei servizi.
Art. 4
Gruppo di valutazione tecnica
1. Per lo svolgimento delle attività di istruttoria dei procedimenti previsti dai Titoli III e IV è costituito, con atto dell'Assessore competente in materia di commercio, un apposito Gruppo di valutazione tecnica composto da un dirigente, che lo presiede, e da esperti, fino a un massimo di cinque, nelle materie oggetto del programma di cui all'art. 2.
Art. 5
Destinatari dei contributi
1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa nella Regione Emilia- Romagna:
a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonchè quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
b) i consorzi e le società anche in forma cooperativa, o gruppi di operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie imprese, eventualmente con la partecipazione di enti locali, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3;
c) gli enti locali, limitatamente agli interventi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme associate;
d) le società, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di enti locali;
e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti da almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
g) le strutture operative promosse dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello regionale nel settore del commercio e dei servizi per la realizzazione degli interventi di cui ai Titoli III e IV.
2. Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle aventi un numero complessivo di addetti non superiore a quaranta.
3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi di cui ai titoli III e IV della presente legge è destinato a imprese commerciali aventi un numero complessivo di addetti non superiore a dieci e a loro forme associative, nonchè ai loro consorzi o società anche in forma cooperativa e, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, anche a forme associative di imprese commerciali costituite in misura prevalente da imprese con meno di dieci addetti.
4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui alla lett. e) del comma 1, per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ad una o più categorie economiche di cui al comma 2, ivi comprese quelle del settore turismo.
5. I soggetti di cui al comma 4 devono rispettare le seguenti condizioni:
a) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
b) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione.
6. La Giunta regionale nomina il Presidente del collegio sindacale delle cooperative e dei consorzi fidi di primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali.

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