LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41
INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
(già aggiunto comma 3 da art. 18 L.R. 5 luglio 1999 n. 14; poi sostituito
comma 1 e modificato comma 2 da art. 5 L.R. 11 ottobre 2002 n. 25)
Progetti per l'assistenza tecnica
1. I progetti di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 possono essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere a), a bis), d) e g) del comma 1 dell'art. 5.
2. I progetti di cui al comma 1 riguardano:
a) l'assistenza tecnica a carattere continuativo;
b) l'assistenza tecnica finalizzata ad interventi specifici, con particolare riferimento a:
1) sviluppo di analisi e di servizi di supporto riguardanti la riqualificazione e la costituzione di forme associative;
2) interventi a favore delle singole imprese per l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e nelle tecniche di vendita o di ristorazione;
3) interventi a favore delle singole imprese per analisi di mercato, innovazioni della gestione aziendale, logistica, analisi di produttività e strategie di marketing aziendale, finalizzati anche alla specializzazione aziendale;
4) costituzione e aggiornamento di banche dati, indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali e dei servizi.
3. Nella concessione dei contributi per le attività di cui al presente articolo hanno priorità gli interventi proposti dai soggetti di cui alla lettera g) dell'art. 5.