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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49

Art. 12
Studi di valutazione
1. Per le finalità di cui alla lett. e) del comma 3 dell'art. 3 la Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 5 che intendono verificare opportunità, costi e benefici dell'introduzione di un sistema aziendale di garanzia di qualità, attraverso adeguati studi di valutazione.
2. Gli studi di valutazione devono essere finalizzati alla verifica degli scostamenti fra l'organizzazione aziendale esistente e quanto previsto dalle normative EN (norme europee) 29000 e relativi criteri operativi applicativi per i servizi UNI (ente italiano di unificazione) ISO (organizzazione internazionale di normalizzazione) 9004/2 e successive modificazioni.
3. Gli studi devono definire, partendo da un'analisi della reale situazione aziendale, il programma degli interventi necessari per attuare il sistema di qualità aziendale.

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