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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49

Art. 2

(modificata lett. a) del comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva un programma pluriennale degli interventi previsti dalla presente legge stabilendo:
a) le misure dei contributi, che non possono superare i 100.000 Euro nel corso del triennio a favore di ciascuna impresa beneficiaria, salvo successive variazioni al suddetto limite da parte della UE;
b) le spese ammissibili per gli interventi di cui ai Titoli III e IV;
c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7;
d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
e) le priorità
f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità
g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.
2. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

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