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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49

Art. 5

(già sostituita lett. g) del comma 1 da art. 18 L.R. 5 luglio 1999 n. 14;

poi integrato comma 1 e sostituito comma 3 da

art. 2 L.R. 11 ottobre 2002 n. 25)

Destinatari dei contributi
1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti, aventi sede legale e operativa nella Regione Emilia-Romagna:
a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
a bis) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate;
b) i consorzi e le società anche in forma cooperativa, o gruppi di operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie imprese, eventualmente con la partecipazione di enti locali, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3;
c) gli enti locali, limitatamente agli interventi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, convenzionati con piccole e medie imprese o loro forme associate;
d) le società anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale sociale di enti locali;
e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande, e altri operatori dei settori commercio, turismo e servizi, costituitisi al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado costituiti da almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;
g) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno.
2. Ai fini della presente legge sono considerate piccole e medie imprese quelle aventi un numero complessivo di addetti non superiore a quaranta.
3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio regionale per gli interventi di cui ai Titoli III e IV della presente legge e destinato a imprese aventi un numero complessivo di addetti non superiore a dieci e a loro forme associative, nonché ai loro consorzi o società anche in forma cooperativa e, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, anche a forme associative di imprese costituite in misura prevalente da imprese con meno di dieci addetti.
4. Le cooperative e i consorzi fidi di cui alla lett. e) del comma 1, per accedere ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere composti da almeno cinquanta imprese appartenenti ad una o più categorie economiche di cui al comma 2, ivi comprese quelle del settore turismo.
5. I soggetti di cui al comma 4 devono rispettare le seguenti condizioni:
a) concedere le prestazioni di garanzia con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
b) comunicare preventivamente, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento alla Regione.
6. La Giunta regionale nomina il Presidente del collegio sindacale delle cooperative e dei consorzi fidi di primo e secondo grado che beneficiano dei contributi regionali.

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