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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49

Art. 9

(modificato comma 2 da art. 3 L.R. 11 ottobre 2002 n. 25)

Misure dei contributi alle imprese associate
1. Il contributo all'impresa associata non può essere superiore a cinque punti, su riferimento annuale, del tasso di interesse risultante dalla convenzione stipulata tra la cooperativa o il consorzio fidi e l'istituto di credito, indipendentemente dalla forma tecnica adottata, per finanziamenti a medio e lungo termine. La misura del contributo massimo è comunque determinata annualmente dalla Giunta regionale.
2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree beneficiarie di fondi strutturali comunitari nonché nei rimanenti territori compresi nelle Comunità Montane.
3. Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di interventi in conto interessi da parte di altri enti o istituti, la misura del contributo viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti fissati dai commi 1 e 2.

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