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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49(1)

Art. 10

(modificata lett. a) del comma 1 da art. 4 L.R. 11 ottobre 2002 n. 25)

Progetti per la riqualificazione e la valorizzazione della rete commerciale
1. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3 sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 dell'art. 5 per interventi concernenti:
a) riqualificazione e ammodernamento delle strutture distributive e dei servizi dei centri storici e delle aree urbane a vocazione commerciale;
b) coordinamento e gestione delle attività concernenti: iniziative promozionali e commerciali, orari, vendite promozionali, saldi, servizi collettivi, campagne pubblicitarie;
c) miglioramento dell'arredo urbano;
d) sistemazione e riqualificazione di aree mercatali.
2. I programmi di intervento di cui alla lett. b) del comma 3 dell'art. 3 sono approvati dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Provincia competente. Le procedure per la formazione dei medesimi nonché i contenuti delle convenzioni che regolano i rapporti fra i diversi soggetti partecipanti sono stabiliti dalla Giunta regionale nel programma di cui all'art. 2.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della presente legge negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

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