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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49(1)

Art. 2

(prima modificata lett. a) del comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38, poi sostituita lett. a) e modificata lett. b) da art. 2 L.R. 1 dicembre 2017, n. 23)

Programmazione degli interventi
1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva un programma pluriennale degli interventi previsti dalla presente legge stabilendo:
a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
b) le spese ammissibili per gli interventi di cui ai Titoli III, III bis e IV;
c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'art. 7;
d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;
e) le priorità
f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità
g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.
2. La relativa deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della presente legge negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

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