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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1997, n. 41

INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49(1)

Titolo III bis
Interventi a sostegno degli esercizi commerciali polifunzionali
art. 11 bis
Progetti per l'insediamento e lo sviluppo degli esercizi commerciali polifunzionali
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera h), sono concessi per progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e a bis), per interventi concernenti:
a) l'acquisizione, la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività d'impresa e l'acquisizione delle relative aree;
b) l'acquisto, il rinnovo e l'ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l'esercizio e l'attività d'impresa;
c) l'acquisto di un autoveicolo a uso commerciale, purché in regola con le normative vigenti per il trasporto di merci deperibili;
d) la realizzazione di zone dotate di accesso pubblico alla rete telematica;
e) la realizzazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999, di punti di informazione turistica e di sportelli di erogazione di servizi di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza.
2. Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione di scorte necessarie alla realizzazione di programmi di investimento entro il limite massimo del 30 per cento del totale degli investimenti.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, a pena di revoca, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale. Qualora gli esercizi cessino la propria attività o trasferiscano la propria sede in zone diverse da quelle in cui sono insediati senza previo accordo del Comune, i contributi sono revocati con le modalità e nei limiti stabiliti nel bando che li ha concessi.
Art. 11 ter
Agevolazioni
1. Al fine d'incentivare interventi di recupero edilizio ed il miglioramento e l'inserimento di esercizi polifunzionali nei piccoli Comuni, gli oneri di urbanizzazione per la destinazione d'uso commerciale, relativi all'insediamento degli stessi, possono essere ridotti fino alla metà.
2. I Comuni possono concedere a titolo gratuito, e per un periodo convenuto, l'uso di immobili in disponibilità ad aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali, stabilendo le modalità per l'uso, la gestione, la manutenzione e la restituzione dei beni.
3. La Giunta regionale individua, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, i criteri e le modalità per sostenere gli esercizi commerciali polifunzionali nei territori soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, come individuati ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1999, con contributi il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.
4. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono riconosciute nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), a pena di revoca, ai soli esercizi che rispettano l'apertura annuale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, i residui e le economie relative ai contributi in conto capitale, di cui alla presente legge, erogati dalla Regione Emilia-Romagna alle Amministrazioni provinciali, possono essere utilizzati dalle stesse Amministrazioni provinciali per il finanziamento di programmi provinciali di intervento nel settore del commercio, ai sensi della presente legge negli anni successivi a quello cui si riferisce il residuo o l'economia. Tale utilizzo è previamente autorizzato dalla Giunta regionale.

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