LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 42
INTEGRAZIONI ALLA L.R. 23 MARZO 1990, N. 22 "DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE"
(Legge di pura modifica. Vedi artt. 7 e 7 bis della L.R. 23 marzo 1990 n. 22)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 125 del 16 dicembre 1997
INDICE
Art. 1 - Integrazione di articolo
Art. 2 - Inserimento di articolo
Art. 3 - Norme finanziarie per l'esercizio 1997
Art. 4 - Dichiarazione di urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Integrazione di articolo
Art. 2
Inserimento di articolo
1.
Dopo l'art. 7 della L.R. n. 22 del 1990 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 7 bis
Contributi integrativi
1. La Regione può, in relazione all'operatività conseguita dal consorzio, integrare il fondo consortile di cui all'art. 7 mediante la concessione di contributi.
2. La Giunta regionale determina le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli di destinazione.
3. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile devono essere prioritariamente destinati all'incremento del fondo stesso e potranno essere eventualmente utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso. ".
Art. 3
Norme finanziarie per l'esercizio 1997
1. Per l'esercizio 1997, agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 7 bis della L.R. n. 22 del 1990, inserito dalla presente legge, e ammontanti complessivamente a lire 2.000.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86500 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo " del Bilancio per l'esercizio 1997, secondo l'esatta destinazione recata alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla L.R. 24 aprile 1997, n. 8.
2. Al Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 sono apportate le seguenti variazioni:
Stato di previsione della spesa: | |
a) variazioni in aumento: | |
Cap. 21222 | " Contributi per l'integrazione del fondo consortile del Consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (Art. 7, L.R. 23 marzo 1990, n. 22) " (C.N.I.) |
Stanziamento di competenza | L.2.000.000.000 |
Stanziamento di cassa | L.2.000.000.000 |
b) variazioni in diminuzione: | |
Cap. 86500 | " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo " |
Stanziamento di competenza | L.2.000.000.000 |
Stanziamento di cassa | L.2.000.000.000 |
Art. 4
Dichiarazione di urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 12 dicembre 1997 ANTONIO LA FORGIA