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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 42

INTEGRAZIONI ALLA L.R. 23 MARZO 1990, N. 22 "DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE"

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 7 e 7 bis della L.R. 23 marzo 1990 n. 22)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 125 del 16 dicembre 1997

Art. 1
Integrazione di articolo
1.
Dopo il comma 5 dell'art. 7 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. In caso di scioglimento del consorzio fidi, i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti, nonchè le somme maturate a titolo di interessi, devono essere restituiti alla Regione. ".

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