Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 42

INTEGRAZIONI ALLA L.R. 23 MARZO 1990, N. 22 "DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO E DISCIPLINA GENERALE PER LA COOPERAZIONE"

(Legge di pura modifica. Vedi artt. 7 e 7 bis della L.R. 23 marzo 1990 n. 22)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 125 del 16 dicembre 1997

Art. 2
Inserimento di articolo
1.
Dopo l'art. 7 della L.R. n. 22 del 1990 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 7 bis
Contributi integrativi
1. La Regione può, in relazione all'operatività conseguita dal consorzio, integrare il fondo consortile di cui all'art. 7 mediante la concessione di contributi.
2. La Giunta regionale determina le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1 e stabilisce i vincoli di destinazione.
3. Gli interessi maturati annualmente sui contributi integrativi erogati dalla Regione al fondo rischi consortile devono essere prioritariamente destinati all'incremento del fondo stesso e potranno essere eventualmente utilizzati, nella misura massima del trenta per cento, per le spese necessarie al raggiungimento degli scopi del fondo stesso. ".

Espandi Indice