LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 43
INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37
BOLLETTINO UFFICIALE n. 125 del 16 dicembre 1997
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, concorre allo sviluppo di cooperative di garanzia e di consorzi fidi e di credito nel settore agricolo.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale:
a) concede contributi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia destinati alla prestazione alle imprese agricole socie di garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
b) concorre al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti, assistiti dalle garanzie prestate dalle cooperative e consorzi, concessi alle imprese agricole socie;
c) concede contributi per attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria a favore delle imprese associate.
Note del Redattore:
L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.