Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 43

INTERVENTI A FAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA NEL SETTORE AGRICOLO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 14 APRILE 1995, N. 37

BOLLETTINO UFFICIALE n. 125 del 16 dicembre 1997

Art. 3
Contributi regionali
1. Il contributo regionale di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 è concesso in misura proporzionale:
a) al valore del patrimonio di garanzia e dei fondi rischi sottoscritti;
b) all'importo globale delle operazioni di finanziamento, garantite dalle cooperative e dai consorzi, ed effettivamente erogate o in essere alla chiusura dell'esercizio precedente alla data di presentazione della domanda.
2. Il contributo di cui al comma 1 non può eccedere il valore del patrimonio di garanzia e dei fondi sottoscritti complessivamente dai soci, dagli enti pubblici sostenitori e dai privati.
3. Il concorso di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 è concesso secondo criteri stabiliti annualmente dalla Giunta regionale.
4. Il contributo di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 1 è fissato nella misura massima del trenta per cento delle spese ammissibili.
5. La partecipazione finanziaria regionale comporta:
a) per il credito a breve termine, una durata massima di dodici mesi nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa comunitaria vigente all'atto della concessione;
b) per il credito a medio termine, una durata massima di cinque anni e il rispetto dei criteri di ammissibilità, delle limitazioni e delle esclusioni previste dalla normativa comunitaria che disciplina gli aiuti agli investimenti delle aziende agricole.
6. La Giunta regionale, relativamente alle operazioni di cui al comma 5, determina:
a) le azioni ammissibili;
b) l'intensità massima dell'aiuto;
c) la durata del prestito nel rispetto del massimale previsto;
d) le eventuali priorità territoriali.
7. La garanzia prestata dagli organismi di cui alla presente legge deve essere computata ai fini del rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria e nazionale per il credito a breve termine e per il credito a medio termine.

Note del Redattore:

L'esito positivo dell'esame comunitario è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 del 18 marzo 1999.

Espandi Indice