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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 44

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE E DI SVILUPPO DEI DIRITTI DEI CITTADINI" NEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 125 del 16 dicembre 1997

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna concorre alla realizzazione del "Centro di documentazione e di sviluppo dei diritti dei cittadini" che il Comune di Casalecchio di Reno ha deciso di istituire nell'edificio già sede dell'Istituto Tecnico Superiore "Salvemini".
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Casalecchio un contributo straordinario una tantum di lire 450 milioni, da erogare in unica soluzione a progetto esecutivo approvato.
3. Il contributo costituisce la quota di partecipazione regionale al finanziamento del progetto di recupero dell'edificio per destinarlo a "Centro di documentazione e di sviluppo dei diritti dei cittadini".
Art. 2
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a lire 450 milioni, la Regione fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Capitolo 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo" del Bilancio per l'esercizio 1997 secondo l'esatta destinazione recata dalla voce n. 13 dell'elenco n. 5 allegato alla legge di approvazione dell'assestamento del Bilancio per l'esercizio 1997 e pluriennale 1997/1999 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 1° ottobre 1997 e attualmente all'esame dei competenti organi di controllo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 12 dicembre 1997 ANTONIO LA FORGIA

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