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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 10
Rendicontazione
1. Le Province e le Comunità montane sono tenute a presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Giunta regionale:
a) una relazione sull'attività svolta;
b) la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. L'amministrazione regionale emana indirizzi affinchè, ai fini della rendicontazione di cui al comma 1, sia garantita l'uniformità dei dati e la loro lettura anche attraverso sistemi informatizzati.
3. La mancata presentazione della rendicontazione di cui alla lett. b) del comma 1 comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie in corso e l'assegnazione da parte della Giunta regionale di un termine, non superiore a tre mesi, decorso il quale le somme non erogate possono essere destinate ad incrementare le disponibilità degli altri enti.

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