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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Art. 29
Collaborazione amministrativa
1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a scambiarsi notizie, dati statistici e informazioni utili per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.
2. La Regione può avvalersi, previa intesa, degli uffici delle Province per lo svolgimento coordinato delle funzioni di cui alle lettere g) e i) del comma 1 del dell'art. 2.

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