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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Titolo III
FORME DI CONSULTAZIONE
Art. 14
Consulta agricola regionale
1. E' costituita la Consulta agricola regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni agricole professionali, cooperative e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori.
2. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale in ordine:
a) alle linee generali di politica agricola;
b) alle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali parte agricola;
c) ai progetti di legge regionali interessanti il settore; d) ai programmi di attività e di intervento e ai criteri e parametri di riparto dei finanziamenti relativi al settore;
e) alle direttive;
f) ad ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di funzionamento della Consulta.
4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con decreto del Presiedente della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.
5. La partecipazione alla Consulta non comporta oneri a carico della Regione.

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