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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Titolo IV
NORME PROCEDURALI E SANZIONATORIE
Art. 15
Ammissione alle provvidenze e procedure
1. I contributi e le provvidenze in materia di agricoltura sono concessi sulla base delle istanze rivolte dagli interessati e dei criteri predefiniti ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e dell'art. 27 della L.R. 6 settembre 1993, n. 32 (norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso).
2. L'atto che disciplina le modalità di presentazione della domanda di ammissione ai benefici di cui al comma 1 può prevedere l'offerta di modelli incentivanti costituiti dalla facoltà di presentare più domande fra loro subordinate secondo un ordine di priorità predeterminato dall'amministrazione. La domanda subordinata acquista efficacia nel momento in cui la domanda che precede nell'ordine di priorità prefissato risulti non accolta per carenza di disponibilità finanziaria. Il richiedente che accede alla graduatoria subordinata decade comunque dalla graduatoria in cui era precedentemente inserito. Al verificarsi della condizione di carenza delle disponibilità finanziarie l'amministrazione dà idonea comunicazione in ordine allo stato delle graduatorie ai soggetti interessati.
3. La subordinazione di cui al comma 2 è consentita solamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) che le domande abbiano ad oggetto finanziamenti aventi finalità analoghe e relativi allo stesso tipo di attività agricola;
b) che siano fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già presenti nella graduatoria scelta in via subordinata dal richiedente.
4. I contributi e le provvidenze in materia di agricoltura non possono essere concessi qualora risulti il mancato rispetto, da parte dei richiedenti, delle condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente.
Art. 16
Validità della documentazione e condizioni di procedibilità delle domande.
1. In applicazione dell'istituto dell'autocertificazione la documentazione presentata a corredo di singola domanda si intende utilmente presentata, purchè non siano intervenute modificazioni, anche a corredo di ulteriori domande rivolte alla stessa amministrazione. A tale fine nelle ulteriori domande il richiedente dovrà dichiarare quali documenti abbia già presentato all'ente ed a quale domanda siano allegati, nonchè dichiarare che tali documenti mantengono inalterata la loro validità, fatta salva comunque l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 Sito esterno (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme). In particolare l'amministrazione utilizza gli strumenti di cui agli artt. 22 e 23 al fine di agevolare e semplificare la presentazione delle domande e della relativa documentazione.
2. L'effettuazione di acquisti di bestiame, macchine e attrezzature, mobili e fisse, prima del formale atto d'impegno dell'amministrazione non preclude la concessione dei contributi, purchè intervenga successivamente alla presentazione delle domande.
3. La realizzazione di opere ed acquisti successivamente alla presentazione della domanda non comporta impegno di finanziamento da parte dell'amministrazione nè da diritto a precedenze o priorità.
Art. 17
Provvidenze contributive
1. Ove non sia diversamente previsto da leggi o provvedimenti specifici, l'amministrazione può erogare acconti fino al settanta per cento del contributo concesso previa dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori o delle attività, sottoscritta dal beneficiario.
Art. 18
Revoche e sanzioni
1. L'ente concedente revoca le agevolazioni finanziarie concesse:
a) qualora gli interventi previsti non siano stati attuati nei termini stabiliti;
b) qualora le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse, salva l'applicazione dell'art. 19 in relazione ai beni soggetti a vincolo di destinazione;
c) qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;
d) negli altri casi previsti dalle leggi e dagli atti amministrativi disciplinanti le modalità e le condizioni per la concessione di contributi.
2. Salvo che la legge non disponga diversamente, i termini di cui alla lett. a) del comma 1 possono essere prorogati per giustificato motivo per non più di diciotto mesi.
3. La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonchè l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.
4. L'atto di revoca fissa l'eventuale rateazione delle somme da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.
Art. 19
Vincoli di destinazione
1. I beni acquisiti e le opere realizzate mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene. Il vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo.
2. L'amministrazione concedente può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la dismissione o il mutamento di destinazione dei beni oggetto di contributo prima della scadenza del vincolo, a condizione che le finalità per le quali furono concesse le agevolazioni siano, almeno parzialmente, perseguite. In tal caso le agevolazioni sono ridotte in proporzione al periodo per il quale i beni non sono stati destinati all'uso previsto.
Art. 20
Gestione degli interventi
1. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'erogazione dei servizi e nella concessione delle provvidenze, gli enti competenti possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa in materia di appalti di servizi e qualora risponda a criteri di economicità, per l'istruttoria tecnica degli interventi e per la fase relativa alla liquidazione dei contributi definiti dagli uffici competenti.
2. Gli enti competenti possono inoltre stipulare convenzioni con le organizzazioni professionali del settore agricolo per l'utilizzo delle informazioni e dei dati in loro possesso utili per l'esercizio dell'attività amministrativa.
Art. 21
Esercizio delle funzioni di controllo
1. La Regione può istituire un elenco, eventualmente suddiviso in sezioni specializzate, di tecnici esperti che possono essere utilizzati dagli enti di cui agli articoli 2 e 3 ad integrazione delle proprie strutture preposte all'esercizio delle funzioni di controllo relative all'applicazione di disposizioni, anche dell'Unione europea, in materia di benefici all'attività agricola e di regolazione delle produzioni.
2. Nell'elenco possono essere inseriti, su loro richiesta, i dipendenti della Regione, delle Province, delle Comunità montane e di altre amministrazioni pubbliche, nonchè tecnici iscritti in albi professionali attinenti all'esercizio delle funzioni.
3. La Giunta regionale stabilisce i requisiti, le condizioni e le modalità di iscrizione, nonchè i compensi da corrispondere agli esperti non dipendenti dalle amministrazioni pubbliche.
4. La richiesta di iscrizione comporta l'impegno ad attenersi alle condizioni di cui al comma 3 e l'autorizzazione al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali strettamente inerenti alle funzioni previste dal presente articolo. Ogni variazione delle condizioni e dei compensi fissati dalla Giunta regionale deve essere comunicata all'iscritto nell'elenco regionale che ne sia interessato.
5. L'iscritto può, in ogni momento, presentare istanza scritta di cancellazione dall'elenco. La cancellazione viene disposta d'ufficio a decorrere dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta, salvo il rispetto degli impegni precedentemente assunti dall'interessato.
6. La Regione può promuovere e realizzare attività formative onde consentire ai tecnici iscritti nell'elenco regionale di acquisire specifici elementi di qualificazione e aggiornamento connessi all'attività di controllo.

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