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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Titolo VI
TRASFERIMENTO DEL PERSONALE E DEI BENI
Art. 24
Comando funzionale e sperimentazione organizzativa
1. Al fine di determinare l'integrazione fra le strutture della Regione e delle Province e l'ottimale organizzazione dei servizi territoriali rivolti all'utenza, il personale assegnato ai Servizi Provinciali Agricoltura è posto in comando funzionale presso le corrispondenti Province. Detto personale, fino al trasferimento di cui all'art. 25, permane nell'organico regionale.
2. Al fine della concreta integrazione delle strutture organizzative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione e le Province interessate definiscono, d'intesa, un'unica struttura organizzativa a carattere sperimentale, mediante adeguamento della struttura organizzativa regionale.
3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione fra strutture e organici possono ricorrere, d'intesa con la Regione, e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, ad assunzioni in via straordinaria con contratti a tempo determinato, qualora la Regione stessa non abbia assegnato proprio personale mediante mobilità.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di trasferimento del personale definita dall'intesa di cui al comma 1 dell'art. 25, in ciascuna Provincia è realizzata una sperimentazione organizzativa che, con il più adeguato impiego dei fattori di innovazione e semplificazione amministrativa, sviluppo delle risorse umane e interventi formativi, assicuri il miglioramento qualitativo dei servizi erogati all'utenza.
5. La sperimentazione è realizzata con un progetto regionale il quale individua almeno due ambiti provinciali da sottoporre ad uno specifico monitoraggio dell'esperienza e dei risultati, mediante l'istituzione da parte della Giunta regionale di un " Osservatorio qualità ", aperto, su indicazione delle Province, anche a rappresentanti delle associazioni agricole.
6. Nel periodo di comando viene applicato, con le modalità stabilite nell'intesa di cui al comma 2, il trattamento accessorio definito dalla Regione per il proprio personale.
Art. 25
Trasferimento del personale alle Province
1. Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione stipula con ciascuna Provincia una intesa con la quale è regolato il trasferimento alle Province del personale regionale che risulta assegnato ai Servizi Provinciali Agricoltura. Il personale residente in provincia diversa da quella di destinazione può richiedere di permanere nell'organico regionale rimanendo transitoriamente in posizione di comando presso la Provincia in cui presta servizio.
2. L'intesa di cui al comma 1 individua i dipendenti da trasferire e la decorrenza del trasferimento; essa concerne altresì le caratteristiche essenziali delle strutture organizzative e degli organici, espressi in volumi finanziari, necessari alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. Tale intesa individua inoltre un sistema dinamico per il mantenimento nel tempo di una efficace corrispondenza tra le funzioni svolte e gli oneri necessari per il relativo personale.
3. La decorrenza del trasferimento del personale è fissata dall'intesa entro i dodici mesi successivi dalla data della medesima, allo scopo di favorire il perseguimento delle finalità di integrazione e sperimentazione di cui all'art. 24.
4. Al trasferimento, ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'art. 6 della L.R. 28 ottobre 1987, n. 30 (disciplina del rapporto di impiego regionale), provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
5. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4 specifica se il trasferimento è disposto per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura ai sensi della presente legge, ovvero in applicazione di quanto previsto al comma 7.
6. Il personale che a seguito dell'intesa di cui al comma 2 risulti eccedente rispetto alle esigenze della gestione a livello provinciale delle funzioni in materia di agricoltura, è collocato nell'organico regionale ridefinito ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31 (riforma dell'impiego e dell'organizzazione regionale).
7. Il personale di cui al comma 6 può essere trasferito consensualmente alle Province e alle Comunità montane per lo svolgimento di altre funzioni, nei limiti e con gli effetti economici previsti dalla legislazione regionale ed in particolare dal comma 2 dell'art. 22 della L.R. 9 agosto 1993, n. 28 (ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna).
8. Le Province, a seguito dei trasferimenti di cui al presente articolo, provvedono automaticamente al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche sulla base dei principi fissati dal D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno (razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), e successive modifiche ed integrazioni.
8. Sito esterno
impiego)
9. La Giunta regionale, a seguito del trasferimento operato con il decreto di cui al comma 4, provvede alla soppressione delle strutture organizzative denominate Servizi Provinciali Agricoltura della Regione ed alle corrispondenti riduzioni di posti nel proprio organico.
10. Le Province e le Comunità montane regolano, attraverso convenzioni, l'utilizzo diretto da parte delle Comunità montane stesse del personale necessario per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura. Detto personale risponde funzionalmente alle Comunità montane.
Art. 26
Diritti del personale trasferito
1. Il personale trasferito ai sensi dell'art. 25 conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata ed il trattamento accessorio selettivo incentivante previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di comparto e fatti altresì salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale, se ed in quanto in vigore all'atto del trasferimento, e, comunque, fino al nuovo CCNL, nonchè gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento per l'accesso alle qualifiche. Tale personale conserva altresì, fino alla attribuzione degli incarichi disposta dalle Province, l'indennità relativa alla posizione ricoperta presso la Regione.
2. Al personale trasferito di cui al comma 1 sono corrisposte le incentivazioni alla mobilità previste all'art. 23 della L.R. n. 28 del 1993.
3. Il personale trasferito potrà, altresì, usufruire delle misure di particolare flessibilità previste, fino al 31 dicembre 1998, dalla normativa regionale di cui alla L.R. 16 gennaio 1997, n. 2 (misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale.
Art. 27
Spese per il personale trasferito
1. Gli oneri relativi al personale trasferito ai sensi dell'art. 25 sono rimborsati dalla Regione fino alla data in cui detto personale è impegnato per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, fatta salva l'applicazione del sistema dinamico di cui al comma 2 del medesimo art. 25.
2. La contrattazione decentrata della Regione, con riferimento al salario accessorio, definisce il monte risorse disponibili con modalità omogenee rispetto al complesso del personale regionale.
Art. 28
Beni per l'esercizio delle funzioni
1. I beni mobili ed immobili utilizzati in modo stabile ed esclusivo per l'esercizio delle funzioni di competenza di Province e di Comunità montane ai sensi della presente legge sono assegnati alle Province competenti per territorio.
2. Il Presidente della Regione provvede con decreto all'individuazione dei beni mobili ed immobili di cui al comma 1, dei quali è redatto apposito inventario, d'intesa con gli enti interessati. I beni mobili sono trasferiti in proprietà alla Provincia la quale succede altresì nei rapporti attivi e passivi relativi agli immobili.
3. Gli oneri relativi ai beni immobili assegnati alle Province e alle Comunità montane sono a carico della Regione per il tempo in cui detti beni sono destinati all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.
4. I beni immobili sono vincolati all'esclusivo esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. La loro diversa utilizzazione deve essere espressamente autorizzata dalla Giunta regionale.
5. Gli archivi ed i documenti relativi alle funzioni di cui alla presente legge vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, alle Province e alle Comunità montane secondo le rispettive competenze.

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