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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 3 giugno 1997

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 29
Collaborazione amministrativa
1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a scambiarsi notizie, dati statistici e informazioni utili per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.
2. La Regione può avvalersi, previa intesa, degli uffici delle Province per lo svolgimento coordinato delle funzioni di cui alle lettere g) e i) del comma 1 del dell'art. 2.
Art. 30
Disposizioni attuative e procedimentali
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni amministrative in materia di agricoltura precedentemente delegate agli enti locali sono esercitate secondo le competenze individuate dalla presente legge.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, i procedimenti in corso alla entrata in vigore della presente legge sono perfezionati dagli enti competenti ai sensi degli artt. 2 e 3.
3. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa ed in deroga al comma 2, i procedimenti in corso di natura finanziaria che comportano l'erogazione di somme ai beneficiari sono conclusi dagli enti competenti in base alla legislazione vigente fino all'entrata in vigore della presente legge. I procedimenti non conclusi entro il 31 dicembre 1997 sono perfezionati dagli enti competenti ai sensi degli artt. 2 e 3.
4. Le funzioni già delegate ai Comuni dalle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 30 (norme per la produzione di sementi di piante allogame), e 28 luglio 1982, n. 34 (norme sui vivai e sulla commercializzazione di piante, parti di piante e sementi, ai fini dalla difesa fitosanitaria), sono attribuite alle Province e alle Comunità montane ai sensi dell'art. 3.
5. Restano ferme le funzioni già attribuite alla Regione dalle leggi di cui al comma 4.
Art. 31
Norme in materia di bonifica e enti di bonifica
1. Rimane fermo quanto stabilito dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 42 (nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 32
Spese per il Sistema Informativo Agricolo Regionale
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22 e 23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia- Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente " Spese per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale " e " Impianto di un sistema informativo agricolo regionale ", che saranno dotati della necessaria disponibilità rispettivamente in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977.
Art. 33
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'art. 9 la Regione fa fronte nel modo seguente:
a) mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 13 bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni per gli interventi previsti:
a1) dalla lettera a) del comma primo dell'art. 2 e dagli artt. 3, 4 e 5 della L.R. 13 agosto 1973, n. 29 e successive modificazioni;
a2) dagli artt. 2 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 e successive modificazioni;
a3) dalle lettere a), b), d) ed n) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 25 agosto 1988, n. 35;
b) mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977 per gli interventi previsti:
b1) dalle lettere c), e) ed f) del comma secondo dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30 e successive modificazioni;
b2) dall'art. 5 della L.R. n. 30 del 1981 e successive modificazioni;
c) mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977 per gli interventi previsti dalle lettere c), e), f), g), h), i), l), m) ed n) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 35 del 1988.
2. Per fare fronte alle spese previste agli artt. 27 e 28, si provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977.
Art. 34
Abrogazioni
1. La L.R. 27 agosto 1983, n. 34 (Delega di funzioni in materia di agricoltura e alimentazione - Norme per la formazione dei Piani zonali di sviluppo agricolo, la consultazione e partecipazione, la semplificazione delle procedure), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 30.
2. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della L.R. 30 agosto 1982, n. 42 (organizzazione di attività complementari per la repressione delle frodi nella lavorazione e commercio dei prodotti vitivinicoli).

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