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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n. 15

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 27 AGOSTO 1983, N. 34

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 9 ottobre 1998 n. 31

L.R. 22 febbraio 2001 n. 5

Art. 24

(sostituito comma 3, aggiunto comma 3 bis da art. 4 L.R. 9 ottobre 1998 n. 31,

modificato comma 4 da art. 7 L.R. 22 febbraio 2001 n. 5)

Comando funzionale e sperimentazione organizzativa
1. Al fine di determinare l'integrazione fra le strutture della Regione e delle Province e l'ottimale organizzazione dei servizi territoriali rivolti all'utenza, il personale assegnato ai Servizi Provinciali Agricoltura è posto in comando funzionale presso le corrispondenti Province. Detto personale, fino al trasferimento di cui all'art. 25, permane nell'organico regionale. (1)
2. Al fine della concreta integrazione delle strutture organizzative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione e le Province interessate definiscono, d'intesa, un'unica struttura organizzativa a carattere sperimentale, mediante adeguamento della struttura organizzativa regionale.
3. Le Province con carenza di personale anche dopo l'integrazione fra strutture e organici possono ricorrere, in via straordinaria d'intesa con la Regione e nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti, ad assunzioni qualora la Regione stessa non abbia assegnato proprio personale mediante mobilità.
3 bis. In attuazione del comma 3 o per l'utilizzo, in alternativa, delle forme di gestione flessibile di cui al comma 1 dell'art. 20, la Giunta regionale assegna, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a decorrere dall'esercizio 1998 e fino alla attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, le somme individuate in applicazione delle intese di cui al comma 2.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di trasferimento del personale ... , in ciascuna Provincia è realizzata una sperimentazione organizzativa che, con il più adeguato impiego dei fattori di innovazione e semplificazione amministrativa, sviluppo delle risorse umane e interventi formativi, assicuri il miglioramento qualitativo dei servizi erogati all'utenza.
5. La sperimentazione è realizzata con un progetto regionale il quale individua almeno due ambiti provinciali da sottoporre ad uno specifico monitoraggio dell'esperienza e dei risultati, mediante l'istituzione da parte della Giunta regionale di un "Osservatorio qualità", aperto, su indicazione delle Province, anche a rappresentanti delle associazioni agricole.
6. Nel periodo di comando viene applicato, con le modalità stabilite nell'intesa di cui al comma 2, il trattamento accessorio definito dalla Regione per il proprio personale.

Note del Redattore:

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 8 della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, come previsto dall'art. 238 della medesima legge.

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